Nuovi regolamenti UE per i regimi patrimoniali di coppie sposate e conviventi

Nuovi regolamenti UE per i regimi patrimoniali di coppie sposate e conviventi

I due nuovi regolamenti dell’Unione Europea vengono in soccorso alle coppie «internazionali», per chiarire le norme da applicare in questi casi.

Quando una coppia durante la sua storia divide la vita fra nazioni diverse, non è sempre semplice capire come gestire dal punto di vista giuridico i suoi rapporti patrimoniali. È una situazione che i notai conoscono bene: sono spesso loro i primi consulenti di chi si trova in questa situazione di incertezza. Situazione che spesso fa aumentare il tempo necessario a capire come orientarsi per affrontare la divisione del patrimonio, nel caso di separazione oppure di scomparsa del compagno o della compagna.

I due nuovi regolamenti dell’Unione Europea vengono in soccorso proprio alle coppie «internazionali», per chiarire le norme da applicare in questi casi.

Che cosa riguardano i due regolamenti

In sostanza i due regolamenti servono a determinare giurisdizione e legge da applicare per le coppie internazionali, rispettivamente

  • riguardo al regime patriomoniale delle coppie sposate (2016/1103)
  • riguardo alle conseguenze patrimoniali delle unioni registrate (2016/1104)

Tecnicamente, si tratta di «stabilire le disposizioni applicabili alle coppie coniugate o alle coppie registrate in situazioni transfrontaliere (ossia coppie di diverse nazionalità dell’UE e/o che sono proprietarie di beni in un altro Stato membro dell’UE)»

In entrambi i regolamenti è chiaro che la definizione di “effetti patrimoniali” dev’essere intesa in senso ampio: riguarda tutti i rapporti patrimoniali, durante l’unione e dopo che è finita.

Premessa: matrimonio e convivenza restano questioni nazionali

Innanzitutto, è importante chiarire che i due regolamenti si concentrano sulle questioni patrimoniali, senza occuparsi della nozione di «matrimonio», che rimane materia per le leggi dei singoli stati.

Allo stesso modo, il regolamento dedicato all’unione di coppie non sposate riguarda le convivenze registrate in base alle leggi interne delle singole nazioni, ma esclude dunque le cosiddette coppie di fatto (inoltre, nel caso in cui una nazione non prevede e riconosce le unioni registrate, questi regolamenti non obbligano ovviamente a farlo).

Competenza

Come dicevamo, uno dei primi nodi da sciogliere per le coppie internazionali riguarda giusrisdizione e legge di riferimento.

Per l’autorità giurisdizionale (ossia la « figura » di riferimento) tutti e due i regolamenti ampliano il significato a ogni autorità giudiziaria o professionista che abbia competenza, compresi ovviamente i notai. In sostanza, se c’è accordo tra i membri della coppia, la stessa autorità che può decidere su succcessione, divorzio, separazione, scioglimento dell’unione, può anche trattare le questioni patrimoniali.

L’articolo 6 di entrambi i regolamenti chiarisce invece come determinare la giurisdizione quando non sia «eletto un foro». In questo caso, i criteri per decidere lo Stato di riferimento sono quelli della residenza abituale della coppia, oppure della sua ultima residenza abituale se una dei due ancora ci abita. Oppure ancora, si fa riferimento alla residenza del convenuto, o la cittadinza comune dei membri della coppia.

La coppia può anche concordare la giurisdizione (sempre all’interno di alcuni criteri), a meno che non ci sia già una autorità giuridizionale che sta decidendo su successione, divorzio, scioglimento dell’unione, …

In ogni caso, se il matrimonio o l’unione non sono riconosciuti dallo Stato dell’autorità giurisdizionale, questa può anche rifiutare la sua competenza (in questo senso, torniamo al principio per cui i regolamenti non entrano nel merito di questi istituti).

Quale legge si applica?

Innanzitutto, è introdotta l’”applicazione universale”. Significa che la legge determinata in base ai due regolamenti si applica anche se non è di uno stato membro della cooperazione rafforzata o dell’Unione Europea.

Premesso questo, i membri della coppia può scegliere la legge da applicare al loro rapporto: basta che sia la legge della loro residenza abituale, oppure dove uno dei due ha cittadinanza (nel caso delle unioni registrate, anche il luogo dove sono registrate pè un criterio). Ci sono poi alcune indicazioni che riguardano la validità formale di questo accordo, che hanno come obiettivo sostanziale di facilitare che sia accettato dalle nazioni della UE.

Se non c’è accordo, per le coppie sposate si applica la legge dello Stato di residenza abituale della coppia in seguito alla fine del matrimonio, oppure dello Stato di cittadinanza comune, oppure quello con cui al momento la coppia ha il “collegamento” più stretto. Per le unioni registrate, si applica il luogo dove è avvenuta la registrazione.

Quali stati membri hanno aderito

Si tratta di diciotto stati: Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia. Gli altri potranno aderire in qualsiasi momento.

Dove informarsi

Coupleseurope.eu è un sito sostenuto dalla Commissione Europea e dedicato alle coppie in Europa. Qui potete trovare trovare informazioni sulle leggi che riguardano i regimi patrimoniali di coppie sposate e che convivono (le informazioni ci sono anche in italiano).

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