Entra in vigore la legge sul fine vita: cos’è il testamento biologico, chi può farlo e come si fa.

Entra in vigore la legge sul fine vita: cos’è il testamento biologico, chi può farlo e come si fa.

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la cosiddetta legge sul “testamento biologico”, che accoglie una delle esigenze più attuali, delicate e discusse dalla società civile e dall'opinione pubblica.

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la cosiddetta legge sul “testamento biologico” (L. 22 dicembre 2017, n. 219, con le “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento“), che accoglie una delle esigenze più attuali, delicate e discusse dalla società civile e dall’opinione pubblica: la libertà di una persona, capace di intendere e di volere, di poter scegliere se porre fine ad una vita ritenuta non più degna di essere vissuta attraverso il rifiuto di determinate terapie e cure mediche. La legge dà un quadro normativo di riferimento alla questione, nel rispetto della tutela costituzionale del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona.

Cos’è il testamento biologico (o biotestamento)?

È una “dichiarazione anticipata di volontà” che consente a ciascuno, finché è in possesso delle proprie facoltà mentali, di dare disposizioni riguardo ai suoi futuri trattamenti sanitari – anche se, e quando, le facoltà saranno gravemente ridotte o annullate. In sostanza, è il documento con cui possiamo decidere le cure a cui vogliamo o non vogliamo essere sottoposti se in futuro non saremo in grado di esprimere appieno la nostra volontà. E serve in particolare a tutelare la persona da quelle forme di “accanimento terapeutico” che potrebbero andare contro la sua volontà e dignità.

La vera novità della legge è l’introduzione (pur se entro certi limiti) del diritto a interrompere le terapie e del riconoscimento del diritto a decidere per sé nel caso in cui a un certo punto non sia più possibile farlo. Insomma: nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata.

E proprio il ruolo del consenso libero e informato (articolo 3) è centrale: ogni persona ha infatti il diritto

di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici ed ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.

Inoltre, se non vogliamo ricevere informazioni sulla nostra situazione, abbiamo la facoltà di indicare i familiari o una persona di fiducia (il cosiddetto “fiduciario”),  incaricandola di ricevere al posto nostro tutte o parte delle informazioni relative alle nostre condizioni di salute, esprimendo di conseguenza anche il consenso o il rifiuto. Tutto questo, a condizione che il fiduciario sia maggiorenne e capace, a sua volta, di intendere e volere: dovrà poi accettare la nomina sottoscrivendo le “Disposizioni anticipate di trattamento” o con un atto, successivo, da allegare a queste disposizioni. Nel caso di minori, il consenso sarà espresso dai genitori, dal tutore o dall’amministratore di sostegno –  tenuto conto della volontà del minore stesso (se volete saperne di più sul testamento biologico, ne abbiamo parlato in questo articolo).

Come fare testamento biologico?

La legge ci permette di stabilire in anticipo, attraverso le “Disposizioni anticipate di trattamento” (DAT), a quali esami, accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari vogliamo dare o non dare il nostro consenso – nel caso in cui in futuro non saremo in grado di decidere o a comunicare.

Per quanto riguarda la forma, la legge prescrive la forma scritta. Tuttavia lascia un’ampia libertà di scelta: le disposizioni possono essere redatte

  • con un atto pubblico
  • con una scrittura privata (autenticata dal notaio o da un altro pubblico ufficiale)
  • a mano o con moduli precompilati (possono essere consegnati personalmente all’Ufficiale di Stato civile del comune di residenza – che le annota in un apposito registro, se istituito – oppure presso le strutture sanitarie, se la Regione di residenza ne regolamenta la raccolta).

Rinnovi, modifiche e costi

Le Disposizioni anticipate di trattamento si possono rinnovare, modificare o revocare in qualsiasi momento. Sono esenti da imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.

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