
Coniugi e rapporti patrimoniali «internazionali»: un caso pratico tra Italia e Perù
Partiamo da una situazione che si presta bene ad affrontare i problema dei rapporti patrimoniali tra coniugi, quando sono complicati sul piano internazionale fra cittadinanze e residenze diverse.
Domanda iniziale
Nel nostro caso, una cittadina peruviana residente in Italia e sposata con un cittadino peruviano residente in Perù, con cui sta per divorziare, chiede se può acquistare un immobile in Italia come bene personale.
Premesse: cosa dice la nostra legge
In Italia i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro «rapporti personali» (art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218). Qual è questa legge? Ci sono due casi possibili (art. 29):
- è la legge nazionale comune ai coniugi, se hanno la stessa cittadinanza
- è quella dello stato dove la loro vita matrimoniale è «prevalentemente localizzata», se hanno cittadinanze diverse o più di una cittadinanza in comune
In quest’ultimo caso, com’è facile immaginare, le cose si complicano: individuare in maniera concreta questa prevalente localizzazione della vita matrimoniale è una questione di fatto che può essere difficile da risolvere – anche se spesso coincide semplicemente con la residenza comune e abituale dei coniugi.
Una questione di collegamenti internazionale: i “rinvii”
Nel nostro caso, i due coniugi hanno la cittadinanza peruviana: di conseguenza, stando a quello che abbiamo appena detto, si applicherebbe il regime della loro nazione.
Tuttavia la questione non si esaurisce qui, perché il nostro sistema di diritto internazionale privato contempla anche l’istituto del cosiddetto «rinvio» (ossia, il rinvio a un altro ordinamento, che può essere di nuovo quello italiano – in questo caso si parla di rinvio indietro – oppure di un terzo ordinamento)1.
Di conseguenza, bisogna tenere conto anche delle norme o i principi di diritto internazionale privato a cui siamo condotti: in questo caso quelle peruviane.
Il nostro caso: le norme peruviane
Il criterio di collegamento generalmente utilizzato dalle norme di conflitto peruviane è quello della ley del domicilio2.
- In materia di rapporti personali i diritti e doveri dei coniugi sono regolati in Perù dalla legge del domicilio comune oppure da quella dell’ultimo domicilio comune (nel caso in cui i coniugi abbiano domicili diversi).
- in materia di rapporti patrimoniali, questi sono regolati dal primer domicilio conyugal, e non risentono di eventuali successivi cambiamenti (e la dottrina peruviana sottolinea come la scelta del legislatore del 1984 sia stata nel senso del totale abbandono della nazionalità come criterio di collegamento per le situazioni di conflitto).
Per evitare di dover applicare regole diverse a seguito del cambiamento del domicilio, si è scelto dunque di stabilire l’immutabilità della legge regolatrice.
L’ordinamento peruviano adotta quindi un criterio di conflitto diverso da quello italiano, perché consiste nella legge del luogo del primo domicilio comune.
Allora, se nel nostro caso il primo domicilio comune dei coniugi è in Perù, trova applicazione la legge peruviana del diritto di famiglia (risultato uguale a quello delle nostre norme di conflitto).Il Codigo civile prevede che prima della celebrazione del matrimonio i coniugi possono scegliere tra il regime della sociedad de gananciales e quello della separaciòn de patrimonios. La scelta del regime di separazione è fatta con atto pubblico iscritto nei registri dello stato civile: in mancanza di questo atto si presume che i coniugi hanno scelto la società dei gananciali.
Quindi, visto che non c’è nessun atto per la separazione, nel nostro caso il regime è quello dei gananciali, che distingue fra beni propri e beni sociali. Questi ultimi sono soggetti a una disciplina che – in linea di massima – ricorda quella dei nostri beni comuni.
Per esempio, sono beni personali
- quelli posseduti prima del matrimonio
- quelli acquistati durante il matrimonio in forza di titolo avente causa anteriore
- gli acquisti a titolo gratuito
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno
- …
Sono invece beni «sociali» tutti quelli diversi dai beni personali, inclusi i proventi dell’attività lavorativa e i frutti dei beni personali (Artículo 310.- Son bienes sociales todos los no comprendidos en el artículo 302, incluso los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión, así como los frutos y productos de todos los bienes propios y de la sociedad y las rentas de los derechos de autor e inventor. También tienen la calidad de bienes sociales los edificios construídos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a éste el valor del suelo al momento del reembolso).
Per definire il tipo di bene, valgono queste regole:
- tutti i beni si presumono sociali, salvo prova contraria
- si presume che i beni sostituiti o surrogati ad altri abbiano la stessa natura di quelli che sostituiscono o surrogano
- si presume che i beni acquistati con il ricavato della vendita di altri beni abbiano la stessa natura di questi ultimi
È necessario l’intervento di entrambi i coniugi per compiere qualunque tipo di atto di disposizione (Fa eccezione l’acquisto di beni mobili, che può essere fatto singolarmente).
Non solo: l’intervento di entrambi i coniugi è requisito essenziale per l’iscrizione nei registri immobiliari degli atti di acquisto, disposizione, costituzione di vincoli sugli immobili.
Conclusione
Nel nostro caso, la cittadina peruviana residente in Italia, coniugata con un cittadino peruviano residente in Perù, non può acquistare in Italia una casa titolo personale, a meno che l’acquisto non sia fatto con la permuta o il ricavato della vendita di un altro bene personale.
note
- L’art. 13 della legge 218 stabilisce, infatti, che quando "è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana".
- Codigo civile del 1984, articoli 2068-2101.
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