Rinuncia all’eredità: cosa succede in pratica e a chi è devoluta la quota

Rinuncia all’eredità: cosa succede in pratica e a chi è devoluta la quota

La rinuncia all’eredità può avvenire per motivi diversi, perlopiù legati a questioni economiche. È il caso, per esempio, di un’eredità che in qualche modo sia svantaggiosa per chi la riceve: ecco gli scenari più comuni.

La rinuncia all’eredità può avvenire per motivi diversi, perlopiù legati a questioni economiche. È il caso, per esempio, di un’eredità che in qualche modo sia svantaggiosa per chi la riceve.

Come abbiamo visto, la rinuncia può essere fatta andando da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario dove si è aperta la successione, entro il termine di prescrizione di 10 anni dalla morte di chi ha lasciato l’eredità.

Ovviamente, si può rinunciare ai beni solo se non li si possiede e se non si è fatto nulla che possa comportare l’accettazione “tacita” dell’eredità (per esempio, la vendita di un bene caduto in successione).

Ma cosa succede in pratica quando si rinuncia all’eredità?

I casi sono sostanzialmente due.

Quando non c’è testamento

In questo caso la legge prevede alcuni meccanismi per la devoluzione della quota a cui si è rinunciato. In sintesi, la quota che sarebbe spettata a chi rinuncia è devoluta – nell’ordine

  • a favore dei discendenti – a condizione che chi rinuncia sia figlio o fratello della persona che ha lasciato l’eredità  [è la cosiddetta “rappresentazione”]
  • in mancanza, a favore degli ascendenti – se chi ha rinunciato è genitore di chi ha lasciato l’eredità
  • in mancanza (per esempio se a rinunciare è il coniuge), a favore dei coeredi, che vedranno accrescere la propria quota.

Quando c’è testamento

Se invece c’è il testamento, occorrerà innanzitutto verificare se chi l’ha fatto ha espresso la volontà di sostituire chi rinuncia con altri soggetti (anche gli altri coeredi).

Concludendo, quando per esempio il discendente o il fratello/sorella del defunto rinuncia a un’eredità, la sua parte si trasmetterà a sua volta ai suoi discendenti (in virtù della “rappresentazione”). Se i discendenti non sono interessati (come nel caso di un’eredità in passivo) dovranno anch’essi rinunciare.

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