
Coniugi e rapporti patrimoniali «internazionali»: un caso tra Germania ed Emirati Arabi
Partiamo da un caso di studio per approfondire le questioni legate al regime patrimoniale dei coniugi, quando lo scenario è complicato da relazioni internazionali.
Premessa
Nel 2002 un cittadino tedesco residente in Germania e sposato nel 1999 in Inghilterra con una cittadina inglese (anche lei residente in Germania) acquista una casa in Italia.
Oggi entrambi risiedono a Dubai, e il marito vorrebbe vendere alla moglie la nuda proprietà della casa.
Domanda: quale regime patrimoniale?
È corretto indicare che il regime patrimoniale tra i coniugi – sia al momento dell’acquisto che oggi – è quello della separazione?
Legge da applicare e rinvii
Come abbiamo già visto, i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali: che è la loro legge nazionale comune oppure, se hanno diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, quella dello stato dove la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata (legge 31 maggio 1995).
E tuttavia la concreta individuazione del luogo in cui la vita matrimoniale è «prevalentemente localizzata» resta una questione di fatto piuttosto complicata, anche se spesso coincide semplicemente con la residenza comune e abituale dei coniugi.
Ma la questione non si esaurisce qui, perché il nostro sistema di diritto internazionale privato contempla anche l’istituto del cosiddetto «rinvio» (ossia, il rinvio a un altro ordinamento, che può essere di nuovo quello italiano – in questo caso si parla di rinvio indietro – oppure di un terzo ordinamento)
Dobbiamo allora considerare le norme di diritto internazionale privato dell’ordinamento a cui ci porta l’applicazione del criterio di collegamento. Nel momento dell’acquisto, si tratta delle norme o principi tedeschi visto che al momento dell’acquisto la vita dei coniugi si svolgeva prevalentemente in Germania, e quelle degli Emirati Arabi Uniti per l’atto che si intende stipulare oggi.
Principi e norme tedeschi
Riguardo a principi e norme tedeschi, il regime patrimoniale dei coniugi è regolato dalla legge che disciplina gli effetti del matrimonio, salva la possibilità di scelta di una diversa legge1
La legge regolatrice degli effetti del matrimonio è quella della nazionalità comune dei coniugi o, in mancanza, quella di residenza abituale o quella dello stato con cui hanno una maggiore connessione2.
Poiché, quindi, nel caso di specie i coniugi erano entrambi residenti in Germania, i rapporti patrimoniali erano, nel 2002, regolati dalla legge tedesca, la quale prevede, quale regime patrimoniale legale, quello della Zugewinngemeinschaft.
In base a tale regime, i beni acquistati durante il matrimonio non formano oggetto di un patrimonio comune, ma al momento dello scioglimento di tale regime sorge, in favore di ciascun coniuge ed a carico dell’altro, un diritto di credito ad essere compensato dei guadagni avuti in costanza di matrimonio (art. 1363 Bürgerliches Gesetzbuch).
Visto che nel 2002 i coniugi risiedevano in Germania, i loro rapporti patrimoniali erano regolati dalla legge tedesca: il regime patrimoniale legale previsto è quello della Zugewinngemeinschaft.
In base a questo regime, i beni acquistati durante il matrimonio non formano oggetto di un patrimonio comune: ma al momento dello scioglimento di tale regime sorge in favore di ciascun coniuge e a carico dell’altro un diritto di credito a essere compensato dei guadagni avuti in costanza di matrimonio (art. 1363 Bürgerliches Gesetzbuch).
Di conseguenza, i beni acquistati durante il matrimonio (come la casa comprata nel 2002) formano oggetto della titolarità esclusiva del coniuge che è intervenuto all’atto e l’ha sottoscritto: e che potrà poi compiere anche atti di disposizione in maniera autonoma, senza la necessità del consenso dell’altro coniuge.
Tuttavia, c’è bisogno del consenso di tutti e duuje i coniugi se uno dei due dispone di tutto il patrimonio, o comunque di singoli beni che di fatto costituiscono l’intero patrimonio (per esempio, se uno dei due dispone dell’unico immobile di proprietà, e per il resto il patrimonio è molto modesto – sulla questione, v. Ockl, Prassi e costi dei trasferimenti immobiliari in Germania, in Studi e materiali, Milano, 2006, 675)
Conclusione
Riguardo alla disciplina di conflitto dell’Emirato di Dubai, viene in questione il codice civile (Laws of civil transaction) dell’UAE, il quale, nell’ambito delle norme di diritto internazionale privato prevede all’art. 13 che gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio sono soggetti alla legge nazionale del marito al momento della celebrazione del matrimonio (“The law of the state of which the husband is a national at the time the marriage is contracted shall apply to the effects or personal status, and the effects with regard to property, resulting from the contracting of the marriage).
Quindi, rinvia ancora una volta al già visto regime patrimoniale della famiglia previsto dall’ordinamento tedesco.
note
- (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche – Art 15 Güterstand)1) Die güterrechtlichen Wirkungen der Ehe unterliegen dem bei der Eheschließung für die allgemeinen Wirkungen der Ehe maßgebenden Recht.(2) Die Ehegatten können für die güterrechtlichen Wirkungen ihrer Ehe wählendas Recht des Staates, dem einer von ihnen angehört,das Recht des Staates, in dem einer von ihnen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, oderfür unbewegliches Vermögen das Recht des Lageorts.(3) Artikel 14 Abs. 4 gilt entsprechend.(4) Die Vorschriften des Gesetzes über den ehelichen Güterstand von Vertriebenen und Flüchtlingen bleiben unberührt.
- (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche – Art 14 Allgemeine Ehewirkungen)(1) Die allgemeinen Wirkungen der Ehe unterliegendem Recht des Staates, dem beide Ehegatten angehören oder während der Ehe zuletzt angehörten, wenn einer von ihnen diesem Staat noch angehört, sonstdem Recht des Staates, in dem beide Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben oder während der Ehe zuletzt hatten, wenn einer von ihnen dort noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, hilfsweisedem Recht des Staates, mit dem die Ehegatten auf andere Weise gemeinsam am engsten verbunden sind)
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