Donazioni e comunione dei beni: le donazioni fatte a uno dei due coniugi rientrano nella comunione?

Donazioni e comunione dei beni: le donazioni fatte a uno dei due coniugi rientrano nella comunione?

Che cosa succede se uno dei due, durante la comunione dei beni, riceve una donazione - e in seguito la coppia scioglie la comunione?

Una domanda che spesso ci viene posta riguarda le donazioni fatte a uno dei due coniugi in comunione dei beni. Per esempio, che cosa succede se uno dei due, durante la comunione dei beni, riceve una donazione (tracciabile, ovviamente: magari con un bonifico bancario dove la causale è esplicita), e in seguito la coppia si separa? Questa donazione farà parte dei beni da dividere tra i due o no?

Innanzitutto, teniamo presente che i beni acquisiti da un coniuge per donazione sono personali « … quando nell’atto di liberalità non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione … »1. In sostanza, se non è specificato che la donazione rientra nella comunione dei beni, bisogna ritenerla personale.

Sono personali anche i beni acquistati con il prezzo del trasferimento o con lo scambio di beni che già sono personali « … purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto … » (lettera f della stessa norma).

Vanno invece a fare parte del patrimonio comune – ma al momento dello scioglimento della comunione – i frutti dei beni personali di ogniu coniuge non ancora consumati2.

Una nota pratica. Al di là di tutto, molte volte non è semplice «provare» le circostanze che giustificano il fatto che i beni siano personali: sarebbe dunque opportuno tenere separate dai risparmi comuni le somme ricevute in donazione. Per esempio, facendole confluire su un conto dedicato, e intestato al solo coniuge che riceve la donazione. E tenere contabilizzati – o separare man mano – i proventi del capitale, che potrebbero cadere in comunione se non sono usati nell’interesse della famiglia.

Se volete approfondire l’argomento delle donazioni, ne abbiamo parlato in questo articolo.

note

  1. (lettera b, comma 1 dell’articolo 179 del Codice civile)
  2. (lettera b, comma 1 dell’articolo 177 del Codice civile)

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