Eredità e lesione della quota di legittima: cosa fare? L’azione di riduzione

Eredità e lesione della quota di legittima: cosa fare? L’azione di riduzione

In questi casi è possibile far dichiarare dal giudice l’inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che hanno leso i diritti del legittimari.

Semplificando, per lesione della quota di legittima si intende il caso in cui un legittimario è danneggiato nel valore minimo di «eredità» che la legge gli riconosce. In questo caso, si può far dichiarare dal giudice l’inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che lo hanno danneggiato, leso i suoi diritti.

Come fare

Con un’azione di riduzione contro i beneficiari delle disposizioni testamentarie o delle donazioni. Si può fare entro dieci anni dall’apertura della successione,

Riassumendo, in questi casi si può procedere (nell’ordine)

  1. alla riduzione delle disposizioni testamentarie, se eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre
  2. alla riduzione delle donazioni, se resta la lesione dei diritti dei legittimari: cominciando dall’ultima e risalendo via via a quelle precedenti, finché i diritti del legittimario non sono ristabiliti.

 

(Come vedremo in un prossimo articolo, questa è anche la prima condizione per cui chi ha acquistato una casa che era stata donata può vedersela recuperare: se chi l’ha donata, alla sua morte non ha lasciato un patrimonio ereditario sufficiente a soddisfare le quote degli altri legittimari – oppure non li ha beneficiati prima della morte con altre donazioni – e gli stessi legittimari lesi decidono di agire in giudizio)

Sono soggette a riduzione non solo le donazioni vere e proprie, ma tutti gli atti di liberalità, anche le donazioni indirette.

Chi puo’ chiedere la riduzione?

  • i legittimari
  • gli eredi del legittimario e i suoi aventi causa

Azione di riduzione: contro chi si può proporre

L’azione di riduzione si propone contro i beneficiari delle donazioni lesive: tuttavia, se nel frattempo il donatario ha venduto il bene a terzi, il legittimario vittorioso nell’azione di riduzione ha la possibilità (salvo i limiti previsti) di chiedere la restituzione del bene anche ai successivi acquirenti – libero da ogni peso o ipoteca nel frattempo iscritti sul bene.

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