
Successione: legittimari e calcolo della quota di legittima
La legge riserva ai "legittimari" una quota di eredità. Vediamo chi sono, e come si calcola la loro quota.
Legittimari: chi sono?
La legge riserva una quota di eredità (la cosiddetta quota di legittima) ai legittimari:
- coniuge del defunto
- figli del defunto, anche adottivi, o i loro discendenti per mancanza dei primi (non ha più nessuna rilevanza l’origine matrimoniale o non matrimoniale della filiazione)
- ascendenti del defunto
Cosa s’intende per quota di legittima?
Quota di legittima è il valore minimo che la legge riconosce ai legittimari: non può essere leso (“danneggiato”, insomma) dal defunto né con disposizioni testamentarie né con donazioni fatte in vita.
Quota disponibile è per differenza la quota che resta: ossia la parte del patrimonio di cui si può disporre
- con testamento
- con atti di liberalità (donazioni)
Calcolare la quota che spetta al legittimario
Il calcolo della quota che spetta al singolo legittimario non si può fare prima che sia aperta la successione (ossia, prima della morte di chi lascia l’eredità).
L’ammontare della quota riservata alle singole categorie di legittimari cambia infatti in funzione
- della situazione al momento dell’apertura della successione
- del numero di legittimari che effettivamente concorrono alla ripartizione dell’asse ereditario (escludendo perciò chi rinuncia)
- del numero di legittimari presenti in ciascuna categoria
- dell’eventuale concorso di questi con quelli appartenenti a un’altra categoria
Per determinare l’ammontare della quota disponibile e delle quote di legittima si procede alla cosiddetta riunione fittizia: un’operazione contabile con cui si valuta l’entità del patrimonio del defunto.
- si calcola il valore complessivo (all’epoca della morte) di tutti i beni lasciati in eredità
- si detraggono dal precedente valore i debiti lasciati
- si calcola il valore (all’epoca della morte) di tutti i beni trasferiti in vita a titolo di donazione
Dalla somma di questi valori (patrimonio ereditario al netto dei debiti + valore dei beni donati in vita) si forma l’asse su cui calcolare le quote di legittima e, per differenza, la quota disponibile.
Per esempio.
Una persona muore dopo aver donato in vita 100 a un estraneo e lascia un solo figlio. Lascia un attivo ereditario di 100 e debiti per 100. A quanto ammonta la legittima che spetta al figlio, unico legittimario?
100 (relictum) – 100 (debiti) = 0
0 + 100 (donatum) = 100
100 : 2 (1/2 è la quota dell’unico figlio legittimario) = 50 (quota legittima del figlio).
La quota riservata ai legittimari e la corrispondente quota disponibile
Vediamo come si calcola a seconda dei casi.
Se ci sono coniuge e figli (e loro discendenti)
Il defunto lascia un coniuge e un figlio
Legittima del coniuge = 1/3 (oltre al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza famigliare e diritto di uso sui beni mobili che la corredano)
Legittima del figlio = 1/3
Quota disponibile = 1/3
Il defunto lascia il coniuge e due o più figli
Legittima del coniuge = 1/4 (oltre al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza famigliare e diritto di uso sui beni mobili che la corredano)
Legittima dei figli = 2/4 (da dividere tra i figli in parti uguali)
Quota disponibile = 1/4
Se ci sono solo i figli (o i loro discendenti)
Il defunto lascia un solo figlio
Legittima del figlio = 1/2
Quota disponibile = 1/2
Il defunto lascia 2 o più figli
Legittima dei figli = 2/3 (da dividere tra i figli in parti uguali)
Quota disponibile = 1/3
Se c’è solo il coniuge (mancano ascendenti legittimi, i figli e loro discendenti)
Legittima del coniuge = 1/2 (oltre al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza famigliare e diritto di uso sui beni mobili che la corredano)
Quota disponibile = 1/2
Se ci sono coniuge e ascendenti legittimi
Legittima del coniuge = 2/4 (oltre al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza famigliare e diritto di uso sui beni mobili che la corredano)
Legittima degli ascendenti = 1/4 (da dividere in parti uguali tra i genitori o per intero al genitore superstite; in assenza dei genitori spetta per metà agli ascendenti in linea paterna e per metà agli ascendenti in linea materna)
Se ci sono solo ascendenti legittimi (mancano coniuge, figli e loro discendenti)
Legittima degli ascendenti = 1/3 (da dividere in parti uguali tra i genitori o per intero al genitore superstite; in assenza dei genitori spetta per metà agli ascendenti in linea paterna e per metà agli ascendenti in linea materna)
Quota disponibile = 2/3
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