Autocertificazione: cos’è, cosa riguarda, chi la può presentare

Autocertificazione: cos’è, cosa riguarda, chi la può presentare

Dal 2012, l'autocertificazione sostituisce la presentazione di certificati quando ci rivolgiamo alla pubblica amministrazione. Serve a semplificare e snellire gli aspetti burocratici: vediamo che cosa si può autocertificare, e chi lo può fare.

Che cos’è

L’autocertificazione (detta anche dichiarazione sostitutiva di certificazione) è il documento con cui dichiariamo alla pubblica amministrazione quello che di norma compariva su certificati o atti rilasciati da uffici pubblici. Per esempio, quando e dove siamo nati, la nostra residenza, oppure se apparteniamo a un ordine professionale.

Tecnicamente, per le informazioni che possiamo autocertificare si parla di «stati, fatti e qualità personali». Lo possiamo fare nei rapporti con la pubblica amministrazione e, in generale, con i gestori di pubblici servizi (come l’Enel, per esempio). Nei rapporti con fra privati l’autocertificazione dipende invece dalla sua loro di accettarla.

Questi cambiamenti sono arrivati nel 2012 (art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183): da allora, i certificati possono riguardare quindi i soli rapporti fra privati. Le amministrazioni pubbliche devono invece sostituirli dalle autocertificazioni.

Chi può presentare l’autocertificazione

L’autocertificazione può essere fatta da

  • cittadini italiani
  • cittadini dell’Unione europea
  • cittadini extracomunitari che hanno un regolare permesso di soggiorno (in questo caso l’autocertificazione è limitata ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici)

Le dichiarazioni sostitutive possono essere sottoscritte davanti al dipendente addetto, oppure si possono presentare (o inviare) già sottoscritte: in questo caso bisogna allegare una copia del proprio documento di identità.

Che cosa si può autocertificare

Con l’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione 1), si possono dichiarare

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti civili e politici
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  • appartenenza a ordini professionali
  • titolo di studio, esami sostenuti
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di studente
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • qualità di vivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Non c’è bisogno di nessuna imposta di bollo quando l’atto non lo prevede per legge.

Le dichiarazioni alla pubblica amministrazione si possono inviare anche per fax e posta elettronica.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Si può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà2 per tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui siamo a diretta conoscenza.

Questa dichiarazione può riguardare anche altre persone, per fatti di cui siamo a diretta conoscenza. Oppure, può riguardare la conformità all’originale di copie di documenti che devono essere necessariamente conservati dai privati:

  • atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione
  • pubblicazioni
  • titoli di studio o di servizio
  • documenti

Che cosa non si può autocertificare

Non si possono autocertificare i certificati

  • medici
  • sanitari
  • veterinari
  • di origine
  • di conformità CE
  • di marchi o brevetti

E in caso di autocertificazione falsa?

Se le amministrazioni hanno dubbi sull’autocertificazione possono e devono fare tutti i controlli del caso.

Quando le dichiarazioni risultano false, la «falsità negli atti» e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e delle leggi speciali su questa materia 3.

E ovviamente, chi ha fatto la dichiarazione perde i benefici ottenuti grazie a essa.

note

  1. articolo 46 DPR 445/2000
  2. articolo 47 DPR 445/2000
  3. articolo 76 DPR 445/2000

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