Gli accordi prematrimoniali: cosa non si può stabilire in anticipo

Gli accordi prematrimoniali: cosa non si può stabilire in anticipo

Gli accordi prematrimoniali non sono ben visti dalla legge italiana, e non tutto può essere stabilito con questa convenzione: vediamo che cosa.

Gli accordi prematrimoniali sono un discorso d’attualità. Nelle settimane scorse è stato presentato alla camera un disegno di legge che avrebbe l’obiettivo di facilitare la gestione del patrimonio delle coppie dopo il divorzio.

Infatti oggi gli accordi prematrimoniali, in linea generale, non sono ben visti dalla legge italiana.

Per esempio, la nostra legge stabilisce che con gli accordi prematrimoniali non si possono stabilire in anticipo le condizioni per il mantenimento dei figli e del coniuge in caso di divorzio. Principio stabilito a proposito del divorzio, ma valido anche per la separazione. Motivo?

Questo, perché regolamentare con una convenzione (i cosidetti accordi prematrimoniali) le condizioni per il mantenimento di figli e moglie andrebbe in contrasto con la legge (898/70, articoli 5 e 9). Legge che

– non prevede nessun limite di tempo alla possibilità di «revisione del regime divorzile» : in sintesi, significa che le condizioni legate al divorzio possono essere riviste nel tempo, senza che ci sia una scadenza per farlo

– fissa i criteri per il riconoscimento e la determinazione di un assegno all’ex coniuge, e configura un diritto a cui non si può rinunciare e che non si può “trattare” prima del giudizio di divorzio.

In sostanza, un accordo prematrimoniale sul mantenimento non è considerato lecito, perché in qualche modo (esplicitamente o implicitamente) falserebbe o limiterebbe a priori la libertà di difendersi in giudizio di divorzio.

(E tra l’altro, compromettendo un obbiettivo cosiddetto d’ordine pubblico, come la tutela dell’istituto della famiglia – cassazione 3777/81).

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