Unioni civili: cosa sono (e cosa prevede il ddl Cirinnà)

Unioni civili: cosa sono (e cosa prevede il ddl Cirinnà)

Un disegno legge molto discusso: ma cosa prevede nella pratica? Proviamo a riassumerne gli aspetti principali, partendo dall'introduzione del concetto di unione civile, e da cosa succede nel resto d'Europa.

Le unioni civili sono argomento di attualità. Prima di riassumere i contenuti del disegno di legge Cirinnà, introduciamo i concetti principali che le riguardano – e i principali tratti che caratterizzano il panorama italiano ed europeo.

Di cosa si tratta

In sintesi le unioni civili sono forme di convivenza tra due persone (eterosessuali o omosessuali)

  • non legate dal vincolo del matrimonio
  • a cui l’ordinamento riconosce diritti e doveri reciproci.

Unioni civili in Europa

Per le unioni civili, la situazione varia di Paese in Paese: alcuni (come l’Italia) non hanno adottato nessuna disciplina legislativa.

Altri Paesi hanno invece regolarizzato le unioni legali in maniera più o meno incisiva, fino a riconoscere la possibilità di sposarsi per le coppie omosessuali: è il caso di Belgio, Spagna, Paesi Bassi e Francia.

Altri ancora, come la Germania, riconoscono le unioni civili con diritti simili a quelli del matrimonio.

Unioni civili in Italia

Oggi si sta discutendo in parlamento un disegno di legge che riguarda le «coppie di fatto»: nel frattempo, lo scenario è questo.

  • non c’è ancora una legge che riconosce le unioni civili
  • le coppie di fatto possono stipulare contratti di convivenza, con cui regolare i loro rapporti economici
  • i giudici sono orientati a riconoscere una sempre maggiore parità di diritti e doveri delle coppie di fatto rispetto alle coppie coniugate

Il disegno di legge Cirinnà

ll disegno di legge (ddl) Cirinnà è una proposta che per la prima volta in Italia riconosce diritti e doveri delle coppie omosessuali che vogliono unirsi civilmente – e delle coppie eterosessuali e omosessuali che non vogliono sposarsi, ma solo registrare la loro convivenza.

Dopo un lungo dibattito in commissione, il testo arriva in aula al senato il 28 gennaio 2016, accompagnato da seimila emendamenti. Il Partito democratico, che ha proposto la legge, è anch’esso diviso – come altri gruppi parlamentari. Matteo Renzi, premier e segretario del Pd, ha lasciato libertà di coscienza ai senatori: ognuno potrà scegliere come votare a ogni articolo ed emendamento. Il voto sarà segreto.

La struttura del disegno di legge

Il disegno di legge è diviso in due capi e 23 articoli.

Il primo capo inserisce nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso come «specifica formazione sociale», secondo quanto previsto dall’articolo 2 della costituzione.

Il secondo capo disciplina la convivenza di fatto, tra una donna e un uomo e tra due persone dello stesso sesso.

Cosa comporta nella pratica

Le due persone che hanno contratto l’unione civile devono indicare

  • quale regime patrimoniale vogliono (comunione legale o separazione dei beni)
  • un indirizzo di residenza comune.

E possono assumere un cognome comune che può anche sostituire o affiancare quello da celibe o nubile.

Come nel matrimonio, «le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni». Per sciogliere l’unione civile si deve ricorrere al divorzio.

Cos’è la stepchild adoption

Nell’articolo 5 del disegno di legge è prevista la possibilità di adottare il figlio o la figlia del proprio coniuge. È la cosiddetta stepchild adoption, letteralmente significa «adozione del figliastro».

Il disegno di legge non dà accesso all’adozione di bambini che non sono figli di uno dei due coniugi, né alla gestazione per altri. Questo punto è quello più controverso dell’intero disegno di legge.

Stepchild adoption: controversie

Alcuni emendamenti vogliono stralciare questo articolo, sostituendolo con l’affido rinforzato, cioè un affido che duri fino al compimento della maggiore età del ragazzo o della ragazza, senza però dover essere rinnovato ogni due anni come succede per l’affido normale. Ovviamente questa soluzione dà meno diritti e protezione al figlio nel caso, per esempio, di morte del genitore biologico.

Altri considerano che consentire la stepchild adoption aprirebbe la strada alla gestazione per altri, che in Italia è illegale. C’è chi vuole aggiungere al ddl Cirinnà specifiche conseguenze penali anche per chi ricorre a questa procedura all’estero.

Gli emendamenti di mediazione presentati dal capogruppo della commissione giustizia Giuseppe Lumia (Pd) confermano la stepchild adoption, ma la vincolano al percorso previsto dalla legislazione sulle adozioni in generale, esplicitando l’esclusione di qualsiasi forma di automatismo. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno dichiarato che se dal ddl sarà stralciata la stepchild adoption ritireranno il loro appoggio al progetto di legge in aula.

Che cos’è la convivenza di fatto?

Nel secondo capo della legge si parla invece del riconoscimento della convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso.

La convivenza di fatto è riconosciuta alla coppie di maggiorenni che vivono insieme e che non hanno contratto matrimonio o unione civile. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di malattia, di carcere o di morte di uno dei due.

Ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante in caso di malattia o di morte.

  • Se muore quello dei due che ha la proprietà della casa, il partner ha il diritto di restarci per altri due anni o per il periodo della convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni.
  • Se nella casa di convivenza comune vivono i figli della coppia o i figli di uno dei due chi sopravvive alla morte dell’altro può rimanere nella casa comune per almeno tre anni.
  • Il convivente superstite ha il diritto di succedere all’altro nel contratto d’affitto, se la casa non era di proprietà.

I conviventi possono stipulare un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali tra di loro.

Il contratto di convivenza può essere sciolto per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi e un’altra persona e morte di uno dei contraenti. In caso di scioglimento del contratto il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi il diritto agli alimenti in misura proporzionale alla durata della convivenza.

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