Affidamento dei figli: gli aspetti principali

Affidamento dei figli: gli aspetti principali

Un quadro sintetico per farsi un'idea su come funziona l'affidamento, e quali sono gli scenari più comuni.

Ecco qualche informazione per farsi un’idea su come funziona l’affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio, e quali sono gli scenari più comuni.

L’accordo consensuale omologato o la sentenza stabiliscono a quale coniuge sono affidati i figli. E stabiliscono anche le condizioni e l’importo del loro mantenimento  a carico del coniuge a cui non sono stati affidati i figli («non affidatario»).

In sede di separazione è anche possibile l’affidamento congiunto o alternativo – si può applicare analogicamente l’articolo 6 della legge 898/70, che disciplina l’affidamento dei figli in caso di divorzio.

Per decidere a chi affidare i figli non è rilevante l’eventuale «dichiarazione di addebito» (cioè l’imputazione a uno dei due coniugi della responsabilità per la fine del matrimonio), a meno che non sia legata proprio a cause che riguardano il rapporto con i figli.

Affidamento dei figli: genitore affidatario e non affidatario

  • il genitore a cui sono affidati i figli («affidatario») ha l’esercizio esclusivo della potestà sui figli (a meno che il tribunale non dia diverse disposizioni), e deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale
  • il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli nei modi e nella misura stabiliti dal tribunale. Il tribunale stabilisce anche i modi con cui può esercitare i suoi diritti nei rapporti con i figli: ma il genitore ha comunque il diritto (e il dovere) di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, e può ricorrere al tribunale quando pensa che sono state prese decisioni che possono danneggiarli
  • le decisioni di maggiore interesse per i figli sono prese da entrambi i genitori (a meno che il tribunale non dia diverse disposizioni).

L’obbligo di mantenere, educare e istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio che è stato sciolto o di cui sono cessati gli effetti civili resta anche se i genitori si risposano (sia nel caso che si risposi solo uno dei due, sia nel caso in cui si risposino entrambi).

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