
Chiedere il divorzio: quali sono i motivi secondo la legge?
Ognuno dei coniugi può chiedere il divorzio: ecco un prospetto con i principali motivi che giustificano la richiesta secondo la nostra legge
Ognuno dei coniugi può chiedere il divorzio: sciogliere il matrimonio e dunque porre fine a i suoi effetti civili – ossia all’insieme di diritti e doveri che comporta. Ecco un prospetto con i principali motivi che giustificano la richiesta secondo la nostra legge (art. 3 L. 898/70).
- Se dopo il matrimonio il proprio coniuge è condannato con sentenza passata in giudicato (anche per fatti commessi in precedenza)
- all’ergastolo o a una pena superiore a 15 anni (esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale)
- a qualsiasi pena detentiva (permanenza in carcere) per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione (articoli 564, 519, 521, 523 e 524 del codice penale);
- a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio, o per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio.
- Oppure, nei casi (più rari e “tecnici”) dove
- l’altro coniuge è stato assolto dai delitti che abbiamo visto sopra, ma l’assoluzione è dovuta a un “vizio totale di mente” (ossia, quando la persona ha disturbi mentali che le impediscono di essere presente a se stessa), e il giudice accerta che la persona non è nelle condizioni di mantenere o ricostituire la convivenza familiare
- è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, oppure è stata omologata la separazione consensuale. O ancora, se c’è stata una separazione di fatto che è iniziata almeno due anni prima del 18.12.1970. In tutti questi casi, per proporre la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a partire da quando i coniugi si sono presentati davanti al Presidente del tribunale nella procedura di separazione,anche se poi la separazione si è trasformata in consensuale (in questo articolo abbiamo introdotto una panoramica su divorzio e separazione: qui trovate invece una infografica riassuntiva)
- il procedimento penale per i delitti che abbiamo visto al punto 1 si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, ma il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi ci sono gli elementi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi
- il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiara non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
- l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio
- il matrimonio non è stato consumato
- uno dei due coniugi cambia sesso (tecnicamente, quando «è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della L. 14.4.1982, n. 164»).
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