Adozione: un’introduzione

Adozione: un’introduzione

Se l’adozione ha origine antica, oggi la legge prevede figure diverse e norme particolari per tutelare i minori. Vediamo gli aspetti principali.

Cos’è

L’adozione è una figura giuridica di origine antica: consentiva a una persona senza eredi di «sceglierne» uno.

Ovviamente, con il passare del tempo le regole sono cambiate ed evolute: oggi la legge prevede figure diverse di adozione, e prevede anche norme particolari per tutelare i minori – anche nel periodo che precede l’adozione vera e propria.

Il procedimento

Innanzitutto, la legge indica requisiti specifici per chi vuole adottare un minore. La coppia deve essere sposata da almeno tre anni: e le persone devono essere ritenute idonee a educare, istruire e mantenere i minori che vogliono adottare. Anche l’età è presa in considerazione – c’è una differenza d’età minima e massima fra i genitori adottivi e chi viene adottato.

Il procedimento di adozione è articolato. In ogni caso, per legge sono previsti anche provvedimenti temporanei o provvisori per far fronte alle situazioni più urgenti (dove il minore è in difficoltà), con una procedura che poi continua per fasi successive, e solo alla fine porta all’adozione vera e propria. Durante questo percorso si allentano i legami tra minore e famiglia di origine (la potestà/responsabilità dei genitori è sospesa, e il tribunale nomina un tutore).

Altre norme regolano l’adozione internazionale, l’adozione in casi «particolari» e l’adozione di persone maggiorenni. In generale, si tratta di un settore molto delicato: consigliamo sempre molta cautela. Il rischio è che informazioni inadeguate portino a intraprendere il percorso non corretto – e a vanificare gli sforzi.

Effetti

Con l’adozione, chi è stato adottato diventa figlio legittimo delle persone che l’hanno adottato, e ne prende il cognome. Questa equiparazione tra figlio adottato e figlio «legittimo» vale anche nel caso delle successioni.

Un appunto: minori e capacità giuridica

La capacità giuridica è la capacità di essere titolari di rapporti giuridici: si acquista al momento della nascita. Da qui in avanti una persona può avere diritti e obblighi.

Tuttavia, per acquisire la capacità di disporre in pratica di questi diritti ed obblighi, la persona deve avere la certa consapevolezza delle proprie azioni: questo momento coincide con la maggiore età, fissata a 18 anni, quando si acquista la capacità di compiere tutti gli atti (salvi alcuni casi specifici per i quali è stabilita un’età diversa).

Di conseguenza, i minori di età non sono capaci di disporre dei propri diritti e sono sottoposti alla responsabilità dei genitori. Se i genitori mancano o non possano esercitare la potestà sui minori, si apre la tutela: con la nomina di un tutore che amministra i beni del minore.

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