
Visti d’ingresso e soggiorno: un’introduzione
Quali tipi di visto esistono per l'ingresso in Italia e nei paesi Schengen, chi li rilascia e cosa comportano. Ecco gli elementi principali per orientarsi.
Visto Schengen uniforme
Il Visto Schengen Uniforme (VSu) è un’autorizzazione data a una persona straniera, per entrare o soggiornare (fino a 90 giorni) nei paesi dell’area Schengen – e dunque anche in Italia. È rilasciato «alla luce del buon andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico». Semplificando, si può dire che il suo rilascio è legato sia ai rapporti fra le nazioni coinvolte, sia alla situazione contingente, sia ovviamente alla persona che lo richiede.
Visto nazionale
Il Visto nazionale (Vn) permette di soggiornare nella nazione che lo ha rilasciato per più di 90 giorni: negli altri stati dell’area Schengen permette invece di circolare per massimo 90 giorni a semestre.
Nella pratica
Il visto si materializza in una «vignetta» (un adesivo, in sostanza), applicato sul passaporto o sul documento di viaggio utilizzato.
Chi rilascia il visto
La responsabilità dei visti rilasciato dalla Repubblica italiana è del nostro Ministero degli affari esteri – e dunque della sua rete di uffici diplomatici e consolari. Gli uffici nel luogo di residenza di chi richiede il visto verificano che abbia i requisiti per ottenerlo.
Il Visto Schengen uniforme è rilasciato dai rappresentanti della nazione di destinazione unica o principale del viaggio – oppure della prima nazione d’ingresso, se non si può individuare una meta principale.
Per il Visto nazionale è responsabile la rappresentanza della nazione di destinazione, e in questo caso non si può delegare a un’altra nazione il rilascio del visto. Per il Visto Schengen unico ci si può invece rivolgere alla rappresentanza di uno stato Schengen diverso da quello di destinazione, nel caso in cui nel proprio paese non ci sia la sua rappresentanza.
L’ingresso
Avere il visto non significa avere la certezza di entrare nella nazione di destinazione. Si può comunque essere respinti, se le autorità di frontiera reputano che non si abbiano i mezzi per sostenere il soggiorno, se non si riesce a dare spiegazioni su come si affronterà il soggiorno, oppure per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
Non si può dare il visto a una persona che si trova già all’interno della nazione interessata, mentre in alcuni casi (che fanno eccezione), il visto può essere rilasciato dalle autorità di frontiera.
Il soggiorno degli stranieri
Chi arriva in Italia per starci fino a 90 giorni e non ha l’obbligo di chiedere il visto non deve chiedere il permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno è sostituito dalla dichiarazione di presenza sul territorio italiano.
Per chi proviene da nazioni che non applicano la Convenzione di Schengen, questa dichiarazione equivale al timbro messo alla frontiera d’ingresso sul documento di viaggio.
Chi invece viene da nazioni Schengen deve presentare la dichiarazione di presenza al questore della provincia in cui si trova entro otto giorni dall’ingresso.
Se si soggiorna in una struttura ricettivo (albero, agriturismo, …) basterà la dichiarazione che si compila e firma nella struttura stessa.In questo caso bisognerà ricordarsi di portarla con sé in caso di controlli.
I cittadini stranieri non comunitari che hanno Visto Nazionale (VN) per soggiorni superiori ai 90 giorni, devono chiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall’ingresso.
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