
Tipi di testamento: olografo, pubblico, segreto, speciale
Un sintetico colpo d'occhio sui tipi di testamento: vediamo cosa li distingue.
Iniziamo dalle caratteristiche generali del testamento: è un negozio giuridico
– unilaterale: esprime solo la volontà del testatore (la persona che fa testamento)
– personale: chi fa testamento è l’unico soggetto legittimato a porlo in essere – perché non è ammessa nessuna forma di rappresentanza
– non «ricettizio», ma revocabile e formale: si deve fare in una delle forme previste dalla legge, altrimenti è nullo.
Tipi di testamento
Il testamento può essere ordinario o speciale:
- ordinario: la legge distingue
- testamento olografo (scritto di pugno dal testatore)
- testamento redatto con atto del notaio – che a sua volta può essere pubblico o segreto
- speciale: particolare forma di testamento pubblico, riconosciuta solo per situazioni o circostanze eccezionali.
Testamento olografo
Il testamento olografo (articolo 609 c.c.) è il più semplice. Si tratta di una scrittura privata e deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto da chi lo fa.
La mancanza di autografia lo renderebbe infatti nullo. La sottoscrizione, posta alla fine delle disposizioni, deve contenere nome e cognome del testatore, oppure uno pseudonimo che lo individui con certezza. La data deve contenere giorno, mese e anno in cui il testamento è scritto.
Testamento pubblico
Il testamento pubblico (articolo 603 c.c.) è uno dei due tipi di testamento redatti con l’atto del notaio (e le formalità previste per legge), e ha natura di atto pubblico.
Chi fa testamento deve essere in presenza di due testimoni (o di quattro, se incapace di leggere o scrivere oppure se sordo, muto o sordomuto) e dichiarare la sua volontà al notaio. Il notaio la riceve, trascrive e legge al testatore in presenza dei testimoni. Queste formalità sono indicate nel testamento stesso, che deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Anche in questo caso devono essere indicati il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione.
Testamento segreto
Il testamento segreto (articolo 604 c.c.) consiste nella consegna «solenne» al notaio di una scheda che contiene le disposizioni testamentarie. Il notaio la riceve e conserva.
Questa consegna avviene di persona: devono essere presenti due testimoni, e il notaio sigilla la scheda testamentaria. Sullo stesso involto che contiene la scheda (o su un altro, appositamente preparato) scrive l’atto di ricevimento che sarà sottoscritto da lui stesso, testatore e testimoni.
Una nota: chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
Testamenti speciali
I testamenti speciali sono dichiarazioni rese dal testatore a un pubblico ufficiale (o “assimilato”) in circostanze particolari. Hanno un’efficacia limitata nel tempo: tre mesi dal ritorno della situazione normale.
Per esempio, sono testamenti speciali quelli redatti in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni. Che vengono ricevuti da notaio, «conciliatore» del luogo (oggi, giudice di pace), sindaco o assessore delegato che ne fa le veci – oppure da ministri di culto (articolo 609 c.c.).
Altri testamenti speciali? Quelli resi in navigazione marittima o aerea, ricevuti dal comandante della nave o dell’aereo (articoli 611 e 616 c.c.), o ancora i testamenti dei militari, raccolti per iscritto da un ufficiale, da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa (articolo 617 c.c.).
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