Contratto di convivenza e coppie di fatto: esempi

Contratto di convivenza e coppie di fatto: esempi

Come anticipato nel post precedente, il contratto di convivenza tocca due ambiti principali della vita di coppia: patrimoniale e personale.

Facciamo qualche esempio pratico per capire di cosa parliamo.

Patrimonio e persona: i diritti dei partner

  • Sotto il profilo patrimoniale, il contratto di convivenza può stabilire
  • come è attribuita la proprietà dei beni acquistati durante la convivenza (per esempio, può essere divisa al 50%)
  • come i due partner partecipano alle spese comuni, oppure all’attività lavorativa in casa e fuori casa
  • com’è utilizzata la casa dove i partner vivono (a prescindere che sia di proprietà di uno o entrambi i partner, o in affitto);
  • come definire dal punto divista economico e patrimoniale l’eventuale separazione.

 

L’eventualità in cui uno dei due partner sia colpito da malattia fisica o disagio è un esempio utilizzato spesso nel dibattito pubblico sulle coppie di fatto, per mostrarne la posizione per certi versi paradossale rispetto al nostro ordinamento.

Infatti, in questi casi solo un contratto di convivenza può dare diritto a

  • l’assistenza reciproca
  • la designazione reciproca ad amministratore di sostegno

Cosa fa il notaio

In sostanza, aiuta a tradurre nel contratto le necessità della coppia.

Gli strumenti (e i momenti), di solito sono due.

  1. Accordo globale e programmatico, che inquadra gli aspetti generali della convivenza. Di solito contiene
  • La definizione di obblighi per l’assistenza reciproca, tratti da quelli matrimoniali
  • I criteri generali per la divisione dei beni acquistati durante la convivenza
  • la disciplina che regolerà l’eventuale fine della convivenza
  1. Accordi specifici, sottoscritti di volta in volta per definire singole occasioni durante la convivenza. Fra le più comuni,
  • L’acquisto di una casa. Può essere utile attribuirne la proprietà in modo che entrambi i conviventi possano usufruirne. Oppure, se la proprietà è di uno solo dei conviventi, si può riconoscere il diritto d’uso all’altro, che magari parteciperà alle spese
  • Il testamento per regolare la successione. Infatti, il contratto di convivenza non può stabilire le successioni: lo vieta l’articolo 458 del codice civile (in pratica, sono nulle le convenzioni con cui si dispone della propria successione nei confronti di un’altra persona prima della propria morte, oppure con cui si dispone di diritti che potrebbero pervenire da una successione non ancora aperta – o se si rinuncia a questi diritti). Di conseguenza, il testamento pubblico è l’unico strumento per tutelare il partner, che per legge non può altrimenti vantare alcun diritto.

L’efficacia del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza è un contratto produttivo di effetti obbligatori tra le parti che lo sottoscrivono.

Molto semplicemente, significa che ciò che è concordato nel contratto deve essere rispettato dai due conviventi (per questo «produce effetti obbligatori»), ed entrambi possono ovviamente rivolgersi a un giudice se il partner non rispetta i doveri previsti.

Poniamo caso che i due si accordano per ritenere di proprietà comune ciò che acquistano durante la convivenza, ma chi ha comprato un bene singolarmente non provvede nei termini dell’accordo a trasferire la quota al suo partner. Quest’ultimo potrà chiedere al giudice la «cd. esecuzione in forma specifica»: questa forma di tutela esecutiva, nella pratica diviene una sentenza che “obbliga” il partner a dargli la quota che gli spetta.

In applicazione del principio di relatività del contratto, sancito dall’articolo 1372 del codice civile, il contratto di convivenza ha efficacia tra le parti che lo sottoscrivono ed è improduttivo di effetti nei confronti dei terzi.

Sciogliere il contratto: come e perché

Il contratto di convivenza è soggetto alla disciplina generale dei contratti. Quindi può essere sciolto solo con il consenso di entrambi i partner, oppure per le cause ammesse dalla legge.

Ecco i casi in cui un convivente potrà chiedere la risoluzione del contratto di convivenza:

  • inadempimento dell’altro partner: se il proprio partner non si attiene agli accordi: l’inadempimento deve essere però ritenuto grave (articoli 1453 e ss. codice civile).
  • sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta: se uno dei due partner non può fare fronte a quanto stabilito nel contratto (articoli 1463 e ss. codice civile);
  • sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione. Se nel corso del tempo gli accordi diventano troppo onerosi per uno dei due partner, a causa di eventi straordinari e imprevedibili (articoli 1467 e ss. codice civile).

Le parti possono ovviamente riservarsi la facoltà di recesso concordando clausole specifiche (articolo 1373 codice civile).

Quanto costa

I contratti di convivenza nascono innanzitutto dalle esigenze e aspettative della coppia: il notaio si impegna a comprenderle e tradurle in un atto che le rispetti e tuteli.

Così, se non esiste un modello fisso per i contenuti, anche il costo può variare di molto a seconda della complessità e ampiezza degli argomenti contrattuali. E lo stesso vale anche per il trattamento fiscale, che varierà in base al tipo di accordo.

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