Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione. Differenze e decisioni

Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione. Differenze e decisioni

Tre forme di tutela che rispondono a esigenze e situazioni diverse: e non riguardano solo le condizioni di salute della persona

L’amministrazione di sostegno serve a tutelare gli interessi di una persona senza privarla completamente di autonomia. Come abbiamo già visto è possibile scegliere di caso in caso quali sono gli aspetti della sua vita dove interverrà l’amministratore di sostegno. Invece interdizione e inabilitazione sono misure molto più drastiche.

Scegliere: in base a che cosa?

Innanzitutto, le prerogative di queste tre forme di tutela (e la decisione o meno di applicarle) non si possono individuare semplicemente in base a una sorta di “misurazione” della difficoltà psichica o dell’incapacità di curare i propri interessi.

Per esempio, non è automatica l’interdizione neanche se una persona è del tutto incapace di badare a sé, o se ha gravissimi problemi mentali. Anche in questo caso, c’è spazio perché sia l’amministratore di sostegno a tutelare la persona.

Al contrario di ciò che si potrebbe pensare, la funzione e l’opportunità di una forma rispetto all’altra non dipendono solo dalle condizioni della persona da tutelare, ma anche da quanto è complessa e sfaccettata  la gestione del suo patrimonio e della sua persona.

Salute, patrimonio, rischi. Una scelta articolata

Per esempio, anche se con gravi difficoltà, una persona con patrimonio modesto e poche esigenze può essere tranquillamente affidata a un amministratore di sostegno, che si occuperà di cose ordinarie (riscuotere la pensione, pagare la retta del ricovero, gestire il conto corrente), e di qualche attività eccezionale (come la vendita di una casa).

Ma se la stessa persona ha invece una situazione che lo espone al rischio che qualcuno approfitti di lei (e con rischio di «compiere atti giuridici pregiudizievoli per sé»), perché magari ha un patrimonio importante e articolato, in molti casi è meglio ricorrere all’interdizione e inabilitazione.

Chi valuta, e che cosa accade

La valutazione dell’una o dell’altra misura è fatta dal Giudice tutelare, quand’è presentato il ricorso per amministrazione di sostegno. La valutazione si basa sulla documentazione depositata in atti e sulle richieste inoltrate da chi ha fatto il ricorso, oltre che sulle dichiarazioni raccolte nel corso dell’attività istruttoria.

Se il giudice non ritiene adatta l’amministrazione di sostegno, provvede a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, per promuovere invece l’azione di interdizione o inabilitazione.

Nel caso contrario, se il tribunale è chiamato a decidere su un ricorso per interdizione e inabilitazione, ma ritiene più adeguata l’amministrazione di sostegno, allora sarà proprio il tribunale a rigettare le domande e rimettere gli atti al giudice tutelare per applicare invece l’amministrazione di sostegno.

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