Trust per i disabili. Una legge per il “Dopo di noi” dei genitori

Trust per i disabili. Una legge per il “Dopo di noi” dei genitori

Grazie alle caratteristiche peculiari del trust, la legge favorisce il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia dei disabili.

Fino a metà giugno 2016 il trust in Italia ha sempre fatto riferimento al diritto internazionale: ma con l’approvazione della legge sul “dopo di noi”, per la prima volta una legge italiana sul trust ha una normativa interna.

Si tratta di una legge volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità.

L’obiettivo del provvedimento è garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone disabili, consentendogli per esempio di continuare a vivere nelle proprie case o in strutture gestite da associazioni ed evitando il ricorso all’assistenza sanitaria.

Nel suo comunicato, il governo chiarisce che «con l’espressione “dopo di noi” ci si riferisce al periodo di vita delle persone disabili successivo alla scomparsa dei genitori/familiari».

Per i genitori, questo futuro di figli con disabilità è infatti un problema di non poco conto, e tutt’altro che semplice da risolvere in tutte le sue sfaccettature. Pensare a quando non si sarà più a fianco ai propri figli (e alle loro difficoltà) è uno scenario che provoca comprensibile apprensione.

E sono parte integrante di questo incerto scenario anche gli aspetti più materiali, che riguardano la gestione del patrimonio in relazione alle necessità dei figli.

Si tratta di situazioni tutt’altro che ordinarie, e ogni storia è diversa dall’altra. Ma tutte partono da un terreno comune: terreno dove la disabilità dei figli da un lato impedisce loro la gestione diretta del patrimonio dopo la scomparsa dei genitori, e dall’altra rende necessarie nei loro confronti forme di assistenza articolate, continuative e spesso specialistiche.

Con questi presupposti, prima della nuova legge italiana sul trust, gli strumenti di tutela erano poco adatti a maneggiare questo tipo di situazioni. Per esempio, l’amministrazione di sostegno (per cui c’è un amministratore designato che si occupa di gestire il patrimonio della persona che non è in grado di farlo per sé), con i suoi meccanismi di approvazione delle operazioni straordinarie da parte del tribunale e, in generale, con la sua mancanza di elasticità, si presta male a un tipo di tutela e gestione che chiede invece tempestività e possibilità di adattamento a scenari in evoluzione.

Innanzitutto, perché sebbene partano tutte da una situazione simile rispetto ai presupposti, poi ognuna di essa si articola con rapporti, esigenze, situazioni famigliari, personali e patrimoniali diverse.

Ecco perché la scelta del “dopo di noi” è caduta sul trust che, come abbiamo visto in un post precedente, ha proprio nella duttilità una delle sue caratteristiche principali, che lo rende perfetto per rispondere in maniera dinamica a situazioni in divenire (e in questo caso, alle preoccupazione dei genitori).

Il trust, semplificando, è uno strumento giuridico che nel caso di questioni patrimoniali e di successione permette di designare sia un amministratore che un terzo controllore del suo operato, per la gestione del patrimonio dopo la nostra scomparsa. Lo avevamo infatti «definito in sintesi come uno strumento di gestione del patrimonio finalizzata alla realizzazione di un programma nell’interesse di uno o più soggetti».

Basta guardare a queste definizioni, per intuire la sua giustezza rispetto alla questione del “dopo di noi”.

Per esempio, i genitori possono designare come amministratore del patrimonio (o parte di esso) una associazione specializzata nella cura e tutela di persone che soffrono la patologia del figlio: in questo caso, assicurerebbero le proprie risorse a un soggetto competente e consapevole del loro utilizzo orientato esplicitamente al benessere della persona.

Oppure ancora (e forse questo potrebbe essere il modello più corretto e funzionale), possono nominare amministratore una persona di loro fiducia – magari con competenze meno specialistiche nella gestione della disabilità, ma con capacità e prospettive più ampia rispetto alla situazione del figlio e delle questioni famigliari o aziendali, nel caso ci sia di mezzo anche un lascito “imprenditoriale” e dunque l’impiego di utili o proventi – e nominare “controllore” l’associazione.

In questo modo, il patrimonio potrebbe avere la migliore gestione panoramica, e la tutela della sua giusta destinazione rispetto alle esigenze di cura e assistenza specialistica.

Come dicevamo, questo è solo il punto di partenza: lo strumento del trust permetterà poi, in corsa, di modulare la gestione del patrimonio a seconda delle esigenze che sopraggiungeranno e che potrebbero mutare anche sensibilmente, soprattutto nel caso in cui le aspettative di vita dei figli dopo la scomparsa dei genitori sono molto lunghe.

Dal punto di vista dei costi, il trust non è uno strumento economico: la sua redazione non può infatti seguire canovacci o modelli pre-impostati, proprio alla luce della duttilità che lo contraddistingue e della prerogativa di essere disegnato su misura di ogni singola situazione.

Tuttavia, anche da questo punto di vista la nuova legge viene incontro ai genitori.

Come indicato sul sito della Presidenza del Consiglio, queste sono le “esenzioni ed agevolazioni tributarie per la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione in favore dei disabili:”

  • la cancellazione dell’imposta di successione e donazione per i genitori, ad esempio per la casa di proprietà
  • la riduzione di aliquote e franchigie e le esenzioni per l’imposta municipale sugli immobili; l’innalzamento dei parametri sulla deducibilità per le erogazioni liberali e le donazioni
  • la detraibilità delle spese per le polizze assicurative, con l’incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per le assicurazioni sul rischio morte
  • agevolazioni tributarie per trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito nel caso di istituzione di trust in favore di persone con disabilità grave. Per beneficiarne, il trust deve perseguire come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza della persona disabile in cui favore è istituito.
[Su governo.it la pagina dedicata alla legge, con il testo integrale e il comunicato di presentazione]

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