diritto societario – Notaio Antonio Privitera http://www.antonioprivitera.it/blog blog su diritto e dintorni Tue, 25 Nov 2025 09:50:45 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.25 Unioni civili, donazioni, succession: i 5 articoli più letti del 2017 http://www.antonioprivitera.it/blog/unioni-civili-donazioni-succession-i-5-articoli-piu-letti-del-2017/ http://www.antonioprivitera.it/blog/unioni-civili-donazioni-succession-i-5-articoli-piu-letti-del-2017/#respond Sun, 21 Jan 2018 10:14:38 +0000 http://www.antonioprivitera.it/blog/?p=1226 Unioni civili, donazioni, succession: i 5 articoli più letti del 2017
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Ecco i contenuti più letti e condivisi fra quelli pubblicati nel 2017. Un colpo d'occhio utile anche a capire quali sono i temi che hanno suscitato più interesse (e più dubbi) negli scorsi dodici mesi.

Unioni civili, donazioni, succession: i 5 articoli più letti del 2017
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Unioni civili, donazioni, succession: i 5 articoli più letti del 2017
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Il 2017 è il terzo anno di attività del nostro blog: un percorso  che ha richiesto e richiede impegno per dare continuità a questo sforzo “editoriale” che continua a darci molte soddisfazioni (confermata sia dai numeri, ma soprattutto dall’attenzione dimostrata da chi ci legge). Ancora una volta, guardare all’anno trascorso significa ripercorrere una traccia fatta di contenuti diversi: iarticoli, guide, commentari, infografiche: ma quali sono stati i contenuti pubblicati nel 2017 che avete letto di più?

Ecco i primi cinque.

 

1. Un esempio pratico, che mette in luce le differenze tra convivenza e unioni civili.

L’articolo più letto del 2017 riguarda un esempio pratico, che mette in luce le differenze tra convivenza e unioni civili.

Convivenza - permesso di soggiorno

2. Donazioni e comunione dei beni: le donazioni fatte a uno dei due coniugi rientrano nella comunione?

Due degli argomenti più frequentati del 2017: donazioni e comunione dei beni. Che cosa succede se uno dei due, durante la comunione dei beni, riceve una donazione – e in seguito la coppia scioglie la comunione?

 

Donazione e comunione dei beni

3. Rinuncia all’eredità: cosa succede in pratica e a chi è devoluta la quota

La rinuncia all’eredità può avvenire per motivi diversi, perlopiù legati a questioni economiche. È il caso, per esempio, di un’eredità che in qualche modo sia svantaggiosa per chi la riceve: ecco gli scenari più comuni.

 

Rinuncia eredità

4. Ancora sulle successioni e i diritti dei legittimari. Un esempio pratico

Come si applica concretamente il principio delle quote di legittima riservati ai legittimari? Dopo la teoria, iniziamo a proporre qualche caso pratico, che è di grande aiuto per comprendere meglio l’argomento.

 

Casa e successione

5.Rinuncia all’eredita dopo successione per evitare accollo del mutuo

Tra i contenuti più letti di quest’anno, la domanda di Manuela, che ci chiede come e se rinunciare all’eredità dopo la successione, per evitare l’accollo del mutuo.

 

Unioni civili, donazioni, succession: i 5 articoli più letti del 2017
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Successioni, convivenza, legge di stabilità, agevolazioni: i 5 articoli più letti del 2016 http://www.antonioprivitera.it/blog/i-5-articoli-piu-letti-del-2016/ http://www.antonioprivitera.it/blog/i-5-articoli-piu-letti-del-2016/#respond Fri, 30 Dec 2016 17:39:48 +0000 http://www.antonioprivitera.it/blog/?p=1045 Successioni, convivenza, legge di stabilità, agevolazioni: i 5 articoli più letti del 2016
Notaio Antonio Privitera.

Ecco i contenuti più letti e condivisi di quest'anno. Un colpo d'occhio utile anche a capire quali sono i temi che hanno suscitato più interesse (e più dubbi) negli scorsi dodici mesi.

Successioni, convivenza, legge di stabilità, agevolazioni: i 5 articoli più letti del 2016
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Successioni, convivenza, legge di stabilità, agevolazioni: i 5 articoli più letti del 2016
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Il 2016, secondo anno di attività del nostro blog, è stato ancora una volta ricco e contenuti: innanzitutto, la serie di guide per introdurre e comprendere meglio gli ambiti principali del diritto, che durante l’anno si è arricchita di nuovi articoli.  E poi, le infografiche divulgative, un magazine dedicato al mondo della compravendita immobiliare e gli interventi a commento delle novità che ci hanno accompagnato negli ultimi 12 mesi (dalla legge sul “dopo di noi” a quella di stabilità). Ma quali sono stati i contenuti più letti?

Ecco i primi cinque.

 

1. Casa venduta prima dei 5 anni e agevolazioni: un caso pratico e qualche dubbio da sciogliere

Una situazione più comune di quanto si pensi: cosa succede se si acquista la “prima casa” con le agevolazioni, ma poi la si rivende entro 5 anni? Ecco le risposte alle domande che riceviamo più spesso sull’argomento.

 

Agevolazioni prima casa e vendita prima dei 5 anni

2. Unioni civili: cosa sono (e cosa prevede il ddl Cirinnà)

Uno degli argomenti più frequentati del 2016: le unioni civili. Dopo avere introdotto a questione e i tratti principali del suo panorama in Italia ed Europa, riassumiamo cosa prevede – in pratica – il decreto legge su cui tanto si è discusso, con esempi e implicazioni concrete. Con l’approvazione della legge abbiamo poi dedicato un seguito all’articolo, per fare il punto della situazione su cosa è cambiato.

 

3. Legge di stabilità 2016 in pillole: agevolazioni, acquisto in leasing, Imu e Tasi

La legge di stabilità è un altro argomento che ha tenuto banco a lungo e che tutt’ora suscita domande e interesse. Con il nostro contributo ci siamo concentrati soprattutto sugli ambiti che riguardano la casa: acquisto, comodato, ristrutturazione e leasing abitativo.

 

4. Contratti di convivenza: le indicazioni del Comune di Milano

Di nuovo sulla convivenza: ecco le indicazioni di Milano, uno fra i primi comuni italiani a dare chiarimenti sulla questione.

 

contratti convivenza

5. Successioni: una guida sulle cose principali da sapere per capirne il funzionamento

Un lungo intervento, in cui abbiamo raccolto, organizzato e arricchito tutti gli articoli, gli spunti, le risposte alle vostre domande sulle successioni. Nonostante lo abbiamo pubblicato a novembre, è già tra i 5 post più letti del 2016.

 

Successioni, convivenza, legge di stabilità, agevolazioni: i 5 articoli più letti del 2016
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Il trust in Italia: definizione e luoghi comuni http://www.antonioprivitera.it/blog/il-trust-in-italia-definizione/ http://www.antonioprivitera.it/blog/il-trust-in-italia-definizione/#respond Fri, 13 Nov 2015 18:04:57 +0000 http://www.antonioprivitera.it/blog/?p=834 Il trust in Italia: definizione e luoghi comuni
Notaio Antonio Privitera.

Accantoniamo i luoghi comuni che lo accompagnano: il trust non è un improbabile scudo difensivo del patrimonio. Molto di più: è un tipo di contratto duttile, con cui si può regolare la gestione del proprio patrimonio in maniera programmatica, mirata, adattabile, prolungata nel tempo.

Il trust in Italia: definizione e luoghi comuni
Notaio Antonio Privitera.

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Il trust in Italia: definizione e luoghi comuni
Notaio Antonio Privitera.

1  Il trust: facciamo chiarezza

Il trust può essere definito in sintesi come uno strumento di gestione del patrimonio finalizzata alla realizzazione di un programma nell’interesse di uno o più soggetti.

È uno strumento giuridico poco conosciuto in Italia e spesso frainteso: lo si capisce già dalla definizione che abbiamo appena dato, se messa a confronto con luoghi comuni e aspettative inverosimili che spesso lo accompagnano.

Soprattutto quelle per cui il trust sarebbe una sorta di panacea di tutti i mali, con cui proteggere i propri patrimoni – magari, quando già si è in difficoltà.

Il trust non è questo. O per meglio dire: è molto di più (tra l’altro, per la semplice protezione esistono già, pur con tutti i loro limiti, i fondi patrimoniali).

È un tipo di contratto molto duttile con cui si può regolare la gestione del proprio patrimonio in maniera programmatica, mirata, adattabile, prolungata nel tempo. Per questo motivo, il trust può incrociare i propri scopi con le successioni e il diritto di famiglia, la gestione commerciale di aziende, la loro liquidazione e molto altro.

Non ne possono esistere due uguali, il trust va costruito su misura, come un abito sartoriale, perché unico è il programma che si prefigge di realizzare.

2. Uno strumento utile e sfaccettato

Ripartiamo allora dalla definizione iniziale, e soffermiamoci un attimo su di essa.

Gestione. Il patrimonio è gestito, non semplicemente protetto. La differenza tra i due scopi è notevole: gestire significa “amministrare beni o interessi per conto d’altri”, mentre proteggere vuol dire “coprire qualcosa o qualcuno per difendere, riparare da pericoli esterni”. Occorre sottolineare che la gestione è “per conto di…”: come vedremo, un‘altra caratteristica fondamentale del trust è che chi lo dispone trasferisce i suoi beni all’amministratore.

Se il trust riguarda la gestione e non la protezione, la protezione del patrimonio è la conseguenza naturale della sua gestione nei termini individuati. Questo, perché nel trust il patrimonio è vincolato alla realizzazione di un piano programmatico (finalizzato alla realizzazione di un programma) e la protezione del patrimonio discende dal vincolo stesso.

Inoltre, la realizzazione del programma è fatta nell’interesse di uno o più soggetti. I cosiddetti beneficiari hanno un ruolo fondamentale nella definizione del trust – e nella sua differenziazione rispetto alla volontà di semplice difesa del patrimonio, dove ovviamente di beneficiari non ce ne sono, e in questo senso diventa tautologica.

Un altro elemento utile per capire l’essenza del trust a monte del suo profilo tecnico, è inquadrarlo nel contesto più ampio dell’antropologia culturale e della storia.

Usiamo un’analogia tanto semplice quanto adatta allo scopo.

Immaginiamo una popolazione tormentata da un periodo storico ricco di conflitti, con gli uomini continuamente costretti a partire per lunghe campagne militari, con tutti i rischi che sappiamo.

Ecco – aiutati anche dall’immaginario filmico e letterario – non ci sarà difficile pensare a un momento in cui il padre di famiglia, prima della partenza, investe una persona di sua fiducia a vegliare sui suoi cari e il suo patrimonio durante l’assenza, indicandogli anche che cosa fare e come comportarsi nel caso in cui non dovesse tornare.

Questo è un perfetto esempio di trust. Perché non è un semplice lascito: è una sorta di designazione ad agire per proprio conto, delineando già alcuni scenari probabili, e come reagire a seconda di essi.

Si parla di trust (fiducia) proprio per questo: senza fiducia nei confronti della persona a cui si affidano i propri beni, viene meno un elemento fondamentale del contratto (non solo: se l’amministratore non è persona davvero fidata, potenzialmente potrebbe agire in malafede).

Attenzione, quindi, alle false promesse di protezione e inattaccabilità del patrimonio che vengono da consulenti spregiudicati, che magari incontrate per la prima volta, perché trovati su internet o indicati dall’amico al bar.

3. I protagonisti

Per capire in pratica come funziona questo contratto, si può partire dai suoi protagonisti.

Nel trust ci sono infatti tre soggetti principali (e per essere tale, il trust deve prevederli tutti)

  1. disponente (la persona che dispone del proprio patrimonio)
  2. trustee (l’amministratore incaricato di gestire il patrimonio)
  3. beneficiari (le persone a favore delle quali il patrimonio è disposto e gestito)

A queste tre figure si aggiunge il guardiano: una persona (anch’essa di fiducia), che controlla l’operato dell’amministratore.

Le figure possono coincidere, nel senso che il disponente può anche essere trustee e/o uno dei beneficiari (ma non può rivestire tutte e tre le posizioni giuridiche contemporaneamente) e/o guardiano.

Anche nei trust più semplici, riveste una considerevole importanza determinare le regole di nomina e sostituzione del trustee e del guardiano oltre alla definizione dei poteri di cui sono rispettivamente investiti tali soggetti; ciò in quanto il trust deve funzionare anche nell’ipotesi in cui tali soggetti vengano a mancare per qualsiasi ragione (dimissioni, revoca, incapacità sopravventa, ecc)

Immaginate un trust di famiglia con finalità successoria con il quale il disponente vincola il proprio patrimonio (azienda, immobili, società, ecc.) a vantaggio dei suoi discendenti, assumendo la funzione di trustee per mantenere il controllo e la gestione di tutto finché è in vita e che poi a causa dell’età, di malattia, di infortunio o altro motivo, non sia più in grado di compiere alcun atto di gestione, che succede del trust, del patrimonio e del famoso programma?

4. Lo scopo del trust

Come detto, il trust serve a far gestire in maniera programmatica il proprio patrimonio, a beneficio di altri.

Il programmo è il cuore, l’essenza del trust: senza programma non c’è trust! Quasi tutti gli atti di trust finiti sul tavolo di un giudice sono stati dichiarati invalidi proprio perché mancanti di un programma o con un programma illecito (sottrazione dei beni ai creditori del disponente)

Per questo motivo, nella pratica prima ancora di entrare negli aspetti tecnici organizziamo incontri successivi con il disponente ed eventualmente la sua famiglia, per mettere in luce tutte le motivazioni e i possibili nodi da considerare: un momento a tutti gli effetti di puro ascolto e confronto.

La scrittura del contratto dev’essere in grado di tradurre in termini giuridici le esigenze di chi lo stipula, anche quelle a cui magari non aveva minimamente pensato. Senza tenere conto degli aspetti relazionali e prettamente umani, questo diventa difficile.

Tutto quanto sopra riferito porta all’evidente conclusione che non possono esistere due trust uguali, perché difficilmente potremmo avere due programmi identici: le esigenze di ciascuno sono troppo individuali e legate alla situazione personale. Posso avere un figlio disabile da tutelare, una famiglia di fatto da tutelare, un patrimonio particolarmente complesso da amministrare che richiede la nomina di soggetti con competenze tecniche altamente qualificate, posso voler tutelare anche il mio cane o il mio gatto, ecc.

5. Esempi di trust

Se il trust serve a garantire la gestione programmatica del patrimonio, va da sé che questa gestione può adattarsi a diversi contesti

  • la vita delle società (o la loro liquidazione)
  • la successione e il futuro di una famiglia
  • il futuro di una coppia di conviventi
  • la gestione di un progetto di beneficienza

E molto altro.

Facciamo l’esempio più semplice, quello in cui il trust serve a gestire un patrimonio di famiglia.

Grazie a questo contratto, a differenza che con la semplice successione (dove il patrimonio è diviso secondo le disposizioni testamentarie o la legge e poi ognuno ne fa quel che vuole), con il trust si possono disciplinare i possibili scenari futuri e il modo di gestire il patrimonio all’interno e a seconda di questi scenari.

Ecco qualche caso a puro titolo esemplificativo:

  • posso tutelare un figlio problematico, facendo in modo che non dilapidi il patrimonio o che non gli venga sottratto fraudolentemente, stabilendo che l’amministratore lo gestisca, attribuendogli il necessario per vivere in maniera tranquilla e dignitosa senza rischiare tracolli economici;
  • posso tutelare la mia stessa vecchiaia, stabilendo che fin che sono in vita mi devono essere garantite condizioni di vita e cure adeguate alle mie aspettative;
  • posso disporre che la società di famiglia sia gestita da professionisti qualificati, evitando il rischio che eredi poco competenti ne mettano a repentaglio la stabilità;
  • posso porre alcune “variabili”: per esempio, che finché un determinato erede è in vita si applica una gestione orientata a principi particolari, che poi muta dopo la sua scomparsa (o magari, può addirittura decadere il trust)

 

6. Struttura e caratteristiche tecniche

Il trust è riconosciuto dalla convenzione dell’Aja del 1985, ma non c’è una legge italiana che lo regola specificamente.

Per questo, al suo interno bisogna fare riferimento a leggi straniere, molto spesso del mondo anglosassone: e come sappiamo, la legge dei paesi anglosassoni è caratterizzata dai “precedenti” (common law). Di conseguenza, non è semplice maneggiare il trust, perché bisogna studiare e conoscere i riferimenti che si usano. E un loro uso superficiale può diventare molto pericoloso.

Come è fatto un contratto di trust?

Semplificando, troviamo tre sezioni principali

  1. Le premesse. Importanti per contestualizzare e motivare il contratto.
  2. Il programma: coerente con le premesse e quindi legato allo stato attuale e ai motivi e che muovono il disponente a destinare un certo patrimonio ad un determinato scopo.
  3. Le regole di funzionamento e di gestione: è il cuore del contratto e la parte più articolata. D’altro canto, se da un lato la duttilità del trust lo rende uno strumento prezioso, dall’altro lato rende molto complessa la sua stesura corretta: bisogna considerare tutti i possibili scenari, ed evitare sia di dare regole troppo restrittive (che vanificherebbero il raggiungimento dello scopo), sia di trascurare aspetti importanti.

7. Qualche appunto

  1. Quando si dispone del proprio patrimonio in un trust, lo si attribuisce all’amministratore: tecnicamente non è più del disponente anche se questi assume il ruolo di trustee, ma dei beneficiari (tra i quali può esservi il disponente stesso).
  2. L’amministratore, proprio perché deve gestire e non semplicemente custodire, deve essere scelto con cautela: la fiducia è il fondamento dell’istituto; quindi quando il famoso consulente vi propone la sua Trust Company ricordatevi che in Italia non esiste una legge che disciplini tale attività, come per esempio per le società fiduciarie, è meglio allora rivolgersi a società dotate di propri patrimoni adeguati, di assicurazioni e di strumenti di controllo indipendenti adeguati.
  3. Anche solo alla luce delle prime due note, emerge con chiarezza quanto sia sbagliato intendere il trust come semplice strumento di protezione dei propri averi.
  4. Chi dispone può anche designare se stesso come amministratore oppure come beneficiario, finché è in vita (ma non entrambe le cose, ovviamente)
  5. Si può liberamente stabilire la durata del trust, anche in relazione ad avvenimenti o variabili.
  6. Si può e si deve regolare anche la sostituzione del trustee e del guardiano, per qualunque evenienza.
  7. Il trust è un contratto complicato, sensibile e – di conseguenza – oneroso. Dunque, è tanto più consigliabile quanto più sono ingenti o articolati i patrimoni da gestire; va da sé che l’attività di consulenza necessaria per redigere un simile contratto è talmente complessa e laboriosa da giustificare costi elevati; diffidate di chi propone trust a costi economici, il trust non è un prestampato da sottoscrivere in calce, né può essere predisposto in quattro e quattr’otto dal collaboratore di studio. Un abito sartoriale sarà sempre più costoso di quello prêt-à-porter, ma in certe occasioni non vi si può rinunciare.

Tiriamo le somme

Dispiace sentire spesso il trust citato o consigliato come improbabile scudo difensivo del patrimonio. In questo modo si sbaglia due volte: consigliando male le persone e limitando la sua comprensione e diffusione.

Il trust è invece uno strumento complesso, articolato e – soprattutto – efficace. Può cambiare la prospettiva di famiglie e imprese, garantendo una gestione programmatica del patrimonio nella lunga scadenza, con la duttilità necessaria a tenere conto delle esigenze e delle condizioni particolari dei beneficiari, senza incappare nella rigidità di altri strumenti.

E questo può valere dalle successioni, al diritto famigliare, ai progetti di beneficienza, passando per l’imprenditoria.

Il trust in Italia: definizione e luoghi comuni
Notaio Antonio Privitera.

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Il blog compie un anno: i 10 articoli più letti http://www.antonioprivitera.it/blog/il-blog-compie-un-anno-i-10-articoli-piu-letti/ http://www.antonioprivitera.it/blog/il-blog-compie-un-anno-i-10-articoli-piu-letti/#respond Tue, 02 Jun 2015 17:15:26 +0000 http://www.antonioprivitera.it/blog/?p=694 Il blog compie un anno: i 10 articoli più letti
Notaio Antonio Privitera.

Il primo compleanno di questo blog è una buona occasione soprattutto per tirare le somme sui contenuti più visti e condivisi.

Il blog compie un anno: i 10 articoli più letti
Notaio Antonio Privitera.

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Il blog compie un anno: i 10 articoli più letti
Notaio Antonio Privitera.

Un anno (e 53 post), a scrivere di diritto e dintorni: casa, azienda, persone e famiglia.
Ma il primo compleanno di questo blog è una buona occasione soprattutto per tirare le somme sui contenuti più visti di questo blog.

Visto che l’abbiamo creato proprio per dare risposte con un taglio semplice e divulgativo, sono dati che teniamo sempre sott’occhio. Ci aiutano a scegliere e approfondire sia gli argomenti, sia lo stile con cui li affrontiamo.

Che cosa avete cercato, trovato, letto e condiviso di più, sul nostro blog? Ecco la classifica.

1. Srl semplificata: vantaggi e svantaggi

Quanto si risparmia e cosa si guadagna quando si sceglie questa forma societaria.

 

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2. Contratto di convivenza e coppie di fatto: esempi

Il contratto di convivenza tocca due ambiti principali della vita di coppia: patrimoniale e personale. Ecco qualche esempio pratico per capire di cosa parliamo.

 

Contratto di convivenza

3. Rent to buy: le novità dello “sblocca Italia”

Il rent to buy entra infine nel nostro ordinamento grazie all’articolo 23 del decreto «sblocca Italia». Vediamo quali sono i vantaggi.

 

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4. Come sapere se c’è un testamento

Grazie al Registro generale dei testamenti possiamo capire se un testamento è stato fatto – e dove si trova. Anche in alcuni stati esteri.

 

come sapere se c'è testamento

5. Come si apre un file .p7m (sul Mac)

Una video-guida per vedere insieme come si apre un file .p7m sul Mac, dopo avere scaricato e installato il software DiKe.

 

Contratto di convivenza

6. Rinuncia all’eredità: come e quando

Capita che chi riceve un’eredità non voglia accettarla, magari perché i debiti la rendono problematica. Vediamo come si fa la rinuncia, e cosa comporta.

 

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7. Srl Semplificata: infografica

Un colpo d’occhio su questa forma societaria: con pro e contro che al momento della scelta, a seconda dei casi e delle esigenze, possono fare la differenza.

 

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8. Eredità con beneficio di inventario: come fare

L’inventario descrive beni, crediti e debiti della persona scomparsa. Scegliere di accettare l’eredità solo dopo avere chiaro l’inventario aiuta a evitare spiacevoli sorprese.

 

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9. Tipi di testamento: olografo, pubblico, segreto, speciale

Un sintetico colpo d’occhio sui tipi di testamento: vediamo cosa li distingue.

 

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10. Società sportiva dilettantistica: il panorama

Vediamo qual è il ruolo della società nell’ambito dell’ordinamento sportivo (comprese le apparenti contraddizioni).

 

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Ovviamente molto dipende anche dall’anzianità degli articoli – e dunque, dal tempo che hanno avuto a disposizione per essere letti (e indicizzati dai motori di ricerca).

Detto questo, è molto interessante notare che i contenuti più visti sono legati spesso all’attualità (è il caso del rent to buy), e quasi sempre a un post di taglio pratico. Come quello sulla Srl semplificata, che è messa a confronto con la sorella maggiore (Srl) per dare elementidi valutazione semplici e concreti.

È anche il caso di una guida vera e propria: anzi, di una video-guida. Quella che abbiamo creato per spiegare come si aprono i file con firma digitale.

Difatti, tra i contenuti più visti non ci sono solo i classici articoli: fra i primi 10 post c’è anche un’infografica (che come spesso facciamo anche per le presentazioni di Slideshare, serve a riassumere i post in un sintetico colpo d’occhio, ed è molto adatta a essere condivisa – su Facebook, per esempio).

Che altro dire? Se c’è un argomento di cui vi piacerebbe leggere o avete un dubbio da scogliere, scriveteci o lasciate una domanda qui. La risposta potrà essere d’aiuto anche ad altri.

photo credit: Peter Alfred Hess | cc

Il blog compie un anno: i 10 articoli più letti
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Società sportiva dilettantistica: il panorama http://www.antonioprivitera.it/blog/societa-sportiva-dilettantistica-panorama/ http://www.antonioprivitera.it/blog/societa-sportiva-dilettantistica-panorama/#respond Thu, 30 Oct 2014 14:00:18 +0000 http://www.antonioprivitera.it/blog/?p=453 Società sportiva dilettantistica: il panorama
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Il 95% delle società sportive dilettantistiche in Italia assume la veste di associazione. Proviamo invece ad approfondire il ruolo della società nell’ambito dell'ordinamento sportivo.

Società sportiva dilettantistica: il panorama
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Società sportiva dilettantistica: il panorama
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A parte le previsioni normative, nel diritto italiano le norme di legge che si riferiscono all’Associazione sportiva dilettantistica (Asd) sono poche – e non organiche.

Il 95% delle società sportive dilettantistiche in Italia assume la veste di associazione.  Le ragioni della scelta sono soprattutto di due tipi:

  • semplicità e risparmio economico sia nella costituzione che nella gestione
  • vantaggi fiscali

Rispetto ai vantaggi fiscali, la legge 289/2002 ha però permesso di usufruire del regime fiscale agevolato (legge 398/1991) anche alle cooperative e alle società di capitali costituite per svolgere attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. Mentre prima l’opportunità era riservata alle sole Associazioni.

Nonostante questo, l’associazione è ancora la forma più diffusa nel panorama dilettantistico.

Quasi tutte le Asd assumono la forma di associazione sportiva priva di personalità giuridica.

Fra le normative di riferimento anche gli articoli 36 e seguenti del Codice Civile: ecco che le associazioni sono ispirate al principio di democrazia interna, a differenza delle società di capitali dove il «peso» dei soci è proporzionale alle quote o alle azioni sottoscritte.

Ovviamente non ci sono solo agevolazioni e vantaggi: associazione e la società sportiva dilettantistica hanno anche limitazioni.

Per esempio, i loro amministratori non possono «ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva» (L’art. 90 comma 18 bis della L. 289/2003).

Solo per fare alcuni esempi, sono previsti anche

  • divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
  • obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie
  • intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa

(Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR), art.148)

Vista la passione nazionale per il calcio e la sua diffusione, non stupisce che le Asd sono una presenza molto importante in questo settore sportivo: il «Report calcio» ha individuato in Italia circa 11.260 società dilettantistiche, pari al 78% delle società calcistiche.

Società e ordinamento sportivo: un’apparente contraddizione

Proviamo ad approfondire il ruolo della società sportiva nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

Nonostante l’ampio utilizzo della Asd, proprio la finalità lucrativa delle società ha sempre acceso un appassionato dibattito sull’utilizzo del termine «società».

Termine ritenuto improprio, vista l’apparente contraddizione tra l’obbligo di non avere scopo di lucro e il disposto per cui «con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili» (art. 2247 c.c.).

L’articolo 90 della legge 289/2002 ha istituzionalizzato a rango legislativo la previsione dell’art. 29 dello statuto del Coni, che già consentiva la possibilità di costituire società di capitali «con l’obbligo del reinvestimento di tutti gli utili prodotti». Semplificando, significa che anche le società “vere e proprie” possono essere prive di lucro.

Il nostro codice civile prevede nel concetto di società di capitali tre forme societarie: 1) società per azioni 2) società in accomandita per azioni 3) società a responsabilità limitata.

Tuttavia per le società di capitali sportive professionistiche la scelta è stata limitata a quelle per azioni e a responsabilità limitata, perché nelle società in accomandita ci sono invece soci accomandatari “illimitatamente responsabili” (questo è avvenuto già in sede di approvazione dell’originario testo della legge 91/81).

In seguito, con la novella del 2004 è stata aggiunta la possibilità per gli enti sportivi di costituirsi anche in forma di cooperative a responsabilità limitata di carattere sportivo: che già prima del formale riconoscimento erano insite nell’ordinamento sportivo.

Nelle società di capitali prevale l’elemento patrimoniale, che si conferma nel riconoscimento della personalità giuridica e che sfocia nell’autonomia patrimoniale perfetta: ossia, delle obbligazioni assunte ne risponde solo il patrimonio della società.

Ecco i caratteri che accomunano i tipi di società di capitali sportiva.

  • i soci godono del beneficio della responsabilità limitata
  • il potere di amministrazione è separato dalla qualità di socio
  • L’organizzazione interna della società si articola in più organi, ciascuno dotato di propria competenza.

L’assemblea è l’organo dove sono rappresentati tutti i soci in possesso di quote di proprietà. Delibera su nomina e revoca degli amministratori, sulle azioni di responsabilità nei loro confronti, sull’approvazione del bilancio annuale che hanno redatto e sulle modifiche all’atto costitutivo.

Il consiglio di amministrazione è l’organo a cui compete la gestione diretta della società e di solito i poteri sono dati a un amministratore unico. Infine c’è il collegio sindacale: l’organo di controllo che ha la funzione di verificare la regolarità della gestione amministrativa della società.

Un’ultima nota: la qualità di socio è liberamente trasferibile. Per cedere la quota non c’è bisogno del preventivo consenso di altri soci – a meno che non ci sia una clausola di gradimento nei confronti dell’acquirente. La cessione della quota dev’essere fatta con atto notarile.

photo credit: Daniele Zanni via photopin cc

Società sportiva dilettantistica: il panorama
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Srl semplificata: l’infografica su vantaggi e svantaggi http://www.antonioprivitera.it/blog/srl-semplificata-linfografica-vantaggi-svantaggi/ http://www.antonioprivitera.it/blog/srl-semplificata-linfografica-vantaggi-svantaggi/#respond Fri, 05 Sep 2014 07:13:16 +0000 http://www.antonioprivitera.it/blog/?p=358 Srl semplificata: l’infografica su vantaggi e svantaggi
Notaio Antonio Privitera.

Un riassunto grafico dei principali aspetti di questa forma societaria: con pro e contro che al momento della scelta possono fare la differenza.

Srl semplificata: l’infografica su vantaggi e svantaggi
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Srl semplificata: l’infografica su vantaggi e svantaggi
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Srl semplificata: vantaggi e svantaggi

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Srl semplificata: l’infografica su vantaggi e svantaggi
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Contratto di rete: vantaggi, forma, firma digitale http://www.antonioprivitera.it/blog/contratto-di-rete-vantaggi-forma-firma-digitale/ http://www.antonioprivitera.it/blog/contratto-di-rete-vantaggi-forma-firma-digitale/#respond Tue, 02 Sep 2014 13:27:58 +0000 http://www.antonioprivitera.it/blog/?p=350 Contratto di rete: vantaggi, forma, firma digitale
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Il contratto di rete è l'accordo con cui due imprese o più imprese formalizzano collaborazioni e scambi per raggiungere obiettivi comuni. E si potrà inviare anche online, sul minisito di registroimprese.it.

Contratto di rete: vantaggi, forma, firma digitale
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Contratto di rete: vantaggi, forma, firma digitale
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1. Cos’è il contratto di rete

Il contratto di rete è l’accordo con cui due imprese o più imprese formalizzano collaborazioni e scambi per raggiungere obiettivi comuni, mantenendo la loro completa autonomia. Obiettivi che riguardano innovazione, possibilità di competere, occasione di crescere. In sintesi: raggiungere risultati dove l’unione delle forze è a somma positiva per tutte le imprese che aderiscono.

2 Contratto di rete: cosa deve includere

Ogni contratto di rete deve includere

  1. oggetto del contratto: ciò che le imprese si impegnano a fare per realizzare gli obiettivi
  2. programma della rete: definito con i diritti e i doveri dei partecipanti
  3. obiettivi strategici di innovazione e di miglioramento della capacità competitiva dei partecipanti
  4. modalità per misurare l’avanzamento verso gli obiettivi

3. Governance. La gestione della rete

Il contratto può prevedere sia un organo rappresentativo comune sia un fondo patrimoniale dedicato. Le scelte rispondono soprattutto agli obiettivi del contratto.

4. Vantaggi del contratto di rete

  1. Responsabilità limitata al fondo patrimoniale comune per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi in nome e per conto della rete
  2. accesso al credito con specifici modelli di rating
  3. maggiore possibilità di proporsi in mercati internazionali
  4. partecipazione a bandi e gare di appalto con risorse dedicate
  5. sviluppo di nuove competenze e nuovi prodotti
  6. riduzione di rischi operativi
  7. riduzione dei costi di gestione

5. Agevolazioni fiscali

Il Documento di economia e finanza (DEF) 2014 prevede una disponibilità di spesa di 200 milioni che ri-finanzia il fondo per il regime agevolato delle reti d’impresa (dal prossimo anno). È una sospensione d’imposta della quota degli utili dell’esercizio: riguarda il fondo patrimoniale comune o il patrimonio destinato all’affare. In ogni caso, l’importo che non concorre al reddito d’impresa non può superare il milione di euro. Ma il DEF ha previsto la possibilità di alzare questo plafond fino ai 2 milioni.

6. Il contratto di rete in agricoltura

Il decreto competitività assegna un credito d’imposta per gli investimenti di imprese agricole aggregate con un contratto di rete. Il credito è pari al 40% dell’investimento effettuato: ma deve ancora essere autorizzato dall’UE.

7. La forma del contratto di rete

Il contratto di rete può essere stipulato con

  1. atto pubblico
  2. scrittura privata autenticata
  3. atto con firma digitale di ogni partecipante (come previsto dagli articoli 24 e 25 del Dlgs 82/2005)

8. Contratto di rete con firma digitale: come fare

Si chiama contrattidirete.registroimprese.it ed è un portale che sostiene la nascita e lo sviluppo delle reti d’impresa in Italia. La piattaforma è realizzata da InfoCamere – la società che gestisce il patrimonio informativo delle Camere di Commercio – e offre a imprese, associazioni, professionisti e Istituzioni gli strumenti utili e i suggerimenti per valutare la costituzione di una nuova rete ed evitare errori prima di iniziare il percorso che porta alla realizzazione di un contratto.registroimprese.it

Alle imprese che sceglieranno di costituire la loro rete con la firma digitale basterà inviare le informazioni richieste al registro delle imprese. Il modello sarà quello standard, indicato sulla Gazzetta Ufficiale 196 del 25 agosto 2014 (a partire dal 9 settembre 2014).

Ma potrà essere compilato e inviato al registro con la procedura disponibile nel nuovo mini-sito di registroimprese.it (contrattidirete.registroimprese.it), dopo averlo sottoscritto con firma digitale.
Al termine della registrazione, il sistema rilascerà una ricevuta.

(In calce, una nota tecnica: il fatto che il legislatore abbia espressamente fatto rimando, alternativamente, agli articoli 25 e 26 del Dlgs citato ne sottolinea la volontà di individuare nella firma digitale – così come certificata dagli enti riconosciuti e senza la necessità di ulteriore autenticazione – elemento necessario e sufficiente alla stipula del contratto di rete).

 

Immagine: CC “networking” di jairoagua

Contratto di rete: vantaggi, forma, firma digitale
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Patto di famiglia: cosa accade al momento della successione http://www.antonioprivitera.it/blog/patto-di-famigliacosa-accade-successione/ http://www.antonioprivitera.it/blog/patto-di-famigliacosa-accade-successione/#respond Wed, 25 Jun 2014 13:16:38 +0000 http://www.antonioprivitera.it/blog/?p=233 Patto di famiglia: cosa accade al momento della successione
Notaio Antonio Privitera.

Vediamo come si regolano le successioni una volta sottoscritto il patto di famiglia: in particolare, per chi non riceve l'azienda o le sue partecipazioni.

Patto di famiglia: cosa accade al momento della successione
Notaio Antonio Privitera.

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Patto di famiglia: cosa accade al momento della successione
Notaio Antonio Privitera.

Come abbiamo visto, grazie al patto di famiglia un imprenditore può assegnare la sua società (o le partecipazioni) a uno o più discendenti, così da realizzare il passaggio generazionale dell’azienda. Restano però da considerare gli aspetti legati alla successione degli altri eredi.

Come avviene il pagamento agli altri “legittimari”?

I cosiddetti «legittimari» sono persone che avrebbero diritto a una quota dell’eredità, ma a cui non sono state assegnate l’azienda o le partecipazioni.

Ed è proprio la legge a prevedere che siano pagati anche a loro i diritti economici  al momento della successione.

Come si calcola la somma dovuta?

La base di partenza è il valore dei beni assegnati ai discendenti individuati dall’imprenditore. Agli altri dev’essere riconosciuto un valore equivalente. Detto questo, ogni caso è poi diverso dagli altri: ma la logica è questa.

La liquidazione deve avvenire per forza in denaro?

No, la liquidazione può avvenire anche in altri modi (e anche per l’intero valore): per esempio, con l’assegnazione di case, proprietà, …. Insomma: se c’è l’accordo, la compensazione può essere fatta con beni, non solo con denaro.

Chi non ha partecipato al patto, come può far valere i suoi diritti?

Per loro è prevista una somma pari alla quota che avrebbero ricevuto partecipando al patto, aumentata degli interessi legali. È riconosciuta al momento dell’apertura della successione.

Come detto, la somma è determinata a partire dal valore dei beni d’impresa indicati nel patto di famiglia. Motivo in più per fare una perizia estimativa del valore dell’azienda o delle partecipazioni trasferite – già al momento del patto.

Il patto può essere contestato dopo la scomparsa dell’imprenditore?

No, il patto firmato di fronte al notaio non si può contestare. In termini tecnici «al momento dell’apertura della successione non possono essere esercitate azioni o effettuate operazioni che abbiano finalità destabilizzatrici dell’assetto patrimoniale, e i beni assegnati con il patto sono esclusi dall’obbligo della collazione e non sono soggetti all’azione di riduzione».

Più semplicemente, possiamo dire che ciò che è stabilito con il patto di famiglia è definitivo: sia per chi riceve azienda e partecipazioni, sia per gli altri eredi.

Serve un promemoria sull’argomento? Abbiamo riassunto i suoi aspetti principali in 11 slide.

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Patto di famiglia: cosa accade al momento della successione
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Patto di famiglia: un modo per dare continuità all’azienda http://www.antonioprivitera.it/blog/patto-di-famiglia-un-modo-per-dare-continuita-allazienda/ http://www.antonioprivitera.it/blog/patto-di-famiglia-un-modo-per-dare-continuita-allazienda/#respond Tue, 17 Jun 2014 07:26:07 +0000 http://www.antonioprivitera.it/blog/?p=207 Patto di famiglia: un modo per dare continuità all’azienda
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Il patto di famiglia è un contratto  che serve per assicurare continuità nella gestione delle imprese. Fa eccezione rispetto ai cosiddetti patti successori, che sono invece vietati dal nostro ordinamento.

Patto di famiglia: un modo per dare continuità all’azienda
Notaio Antonio Privitera.

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Patto di famiglia: un modo per dare continuità all’azienda
Notaio Antonio Privitera.

Premessa. Cosa sono i patti successori e perché sono vietati

I patti successori sono le convenzioni con cui una persona

  1. dispone della propria successione («della propria eredità») prima della propria morte
  2. dispone di diritti che potrebbero venire da una successione non ancora aperta
  3. rinuncia a diritti che potrebbero venire da una successione non ancora aperta.

Guardando dalla prospettiva di chi riceve il lascito, con questi patti sarebbe possibile disporre di propri beni o diritti (oppure di beni o diritti di terzi, o di rinunciare a essi) prima che la successione stessa sia aperta.

Ma è proprio questo il motivo per cui nel nostro ordinamento i patti successori sono vietati – e anche se stipulati sono comunque nulli. Infatti vanno contro il principio della «revocabilità delle disposizioni testamentarie»: principio per cui le volontà del testamento possono in qualsiasi momento essere «dichiarate non più valide e operanti» da chi le ha espresse. Di conseguenza, è chiaro che stabilirle in maniera irrevocabile con  contratti o convenzioni (i patti successori, appunto) va in aperto contrasto con questo principio.

C’è però un’eccezione: si chiama patto di famiglia, riguarda la gestione delle società ed è un contratto legittimo con cui un imprenditore trasferisce la propria azienda o le proprie partecipazioni (in tutto o in parte ) a uno o più discendenti.

A cosa serve il patto di famiglia?

Serve per assicurare continuità nella gestione delle imprese, evitando liti sull’eredità e preservando così l’azienda. Per farlo, è possibile

  1. individuare uno o più discendenti dell’imprenditore (figli, nipoti) ritenuti adatti all’incarico
  2. trasferire nei loro confronti l’azienda o le partecipazioni
  3. liquidare i diritti economici dei cosiddetti “legittimari”: persone che per legge avrebbero diritto a una quota dell’eredità, ma a cui non sono assegnate l’azienda o le partecipazioni.

 Ci sono vantaggi fiscali?

La legge prevede un regime agevolato (non assoggettabilità all’imposta) per i trasferimenti di aziende familiari individuali o collettive, effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore di discendenti che si impegnano a continuare l’attività nei successivi cinque anni.

Questo regime è estremamente vantaggioso, e prevede l’esenzione da

  1. l’imposta di donazione
  2. l’imposta di trascrizione per le relative formalità
  3. l‘imposta catastale per le relative volture

Il patto di famiglia è utilizzabile da qualunque imprenditore, anche piccolo?

Certo. Le imprese possono essere grandi, medie, piccole: non importa. Possono essere società per azioni, società a responsabilità limitata, società di persone, imprese individuali o familiari: il patto di famiglia può essere usato da qualsiasi imprenditore.

Riassumendo

  1. i patti successori consentirebbero di disporre di propri beni o diritti (oppure di beni o diritti di terzi, o rinunciare a essi) prima che la successione stessa sia aperta
  2. in Italia sono vietati, e anche se sottoscritti non valgono (perché sono in contrasto con il principio di revocabilità del testamento)
  3. fa eccezione il patto di famiglia, che riguarda le società: è un contratto con cui un imprenditore trasferisce la propria azienda o le proprie partecipazioni
  4. può essere utilizzato da qualsiasi imprenditore, per qualsiasi forma di società.
  5. ha notevoli vantaggi fiscali.

Nel prossimo articolo vedremo come si gestiscono i rapporti con i “legittimari” e qual è il ruolo del notaio.

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Patto di famiglia: un modo per dare continuità all’azienda
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Srl semplificata: vantaggi e svantaggi http://www.antonioprivitera.it/blog/srl-semplificata-vantaggi-e-svantaggi/ Sat, 24 May 2014 19:15:15 +0000 http://www.antonioprivitera.it/blog/?p=130 Srl semplificata: vantaggi e svantaggi
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La Srl semplificata costa poco quando la si costituisce. Ma da lì in avanti i vantaggi diminuiscono. Vediamo di cosa si tratta.

Srl semplificata: vantaggi e svantaggi
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Srl semplificata: vantaggi e svantaggi
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La società a responsabilità limitata semplificata (Srls) è una variante della tradizionale Società a responsabilità limitata (Srl), pensata soprattutto per startup e giovani imprenditori. Suscita sempre molto interesse e curiosità, soprattutto per le sue caratteristiche più pubblicizzate, che però possono anche essere fuorvianti. Sentiamo parlare spesso della possibilità di aprirla solo «con 1 euro»: detto così suona bene, ma in realtà la Srls non è economica – e nemmeno semplice – come potrebbe sembrare.

Se si cerca un’alternativa alla Srl non si può fare a meno di prenderla perlomeno in considerazione, anche perché la vecchia Srlcr (Srl a capitale ridotto) non esiste più.

Vediamo di cosa si tratta, passando subito a vantaggi e svantaggi.

Vantaggi

1. Costituirla costa poco.

  • Il capitale sociale all’inizio può essere anche di 1 euro (ma attenzione, non potrà superare i 9.999,99 Euro). Lo versate quando firmate l’atto.
  • Il notaio non costa nulla

2. Non ci sono limiti di età per i soci.

Dopo l’approvazione del decreto del fare, è stato tolto il limite di 35 anni per i soci.

3. Può essere unipersonale.

La Srls può iniziare l’attività con solo socio.

4. Responsabilità limitata.

La responsabilità per eventuali debiti della società è limitata al capitale che avete investito: in sostanza, se le cose vanno male non siete tenuti a pagare i debiti della società con i vostri beni personali (per esempio, la casa). Tecnicamente, si parla di «autonomia patrimoniale» – che manca alle Snc o Sas, dove rispondete dei debiti della società anche con il vostro patrimonio.

Inoltre, in caso di fallimento è la società a fallire, non i suoi soci.

Svantaggi

1. La gestione costa

Dopo la costituzione la srls ha gli stessi costi di gestione di una srl ordinaria!

2. Capitale limitato (in prospettiva)

Non può superare i 9.999,99 euro

3. Regole di funzionamento e amministrazione sono fissate per legge

Non possono essere “personalizzate” dai soci. Infatti la società non ha un suo statuto particolare (che è appunto lo strumento con cui nelle Srl i soci possono darsi delle norme): l’atto costitutivo è il modello stabilito dal ministero. Di conseguenza, le decisioni sono prese dai soci con le maggioranze stabilite dalla legge, che non si possono modificare.

4. Grandi difficoltà di accesso ai finanziamenti

E’ il risvolto negativo della responsabilità limitata, unita al basso capitale (da 0 a 9.999,99 euro). Con un capitale sociale così basso – che è l’unica garanzia, visto che il patrimonio personale non può essere toccato – la credibilità economica non è molta agli occhi delle banche. Di conseguenza, è difficile ottenere un credito.

5. I soci sono solo persone fisiche, non persone giuridiche

Quindi le società non possono essere soci di una Srls.

6. Mancanza di agevolazioni fiscali

Non ci sono vantaggi fiscali per i nuovi soggetti. In tema di tassazione i fatti non è stata prevista nessuna aliquota agevolata, nemmeno per i primi esercizi sociali: la normativa è quella ordinaria.

Come si costituisce

La Srls si costituisce con atto pubblico davanti al notaio, che lo registra e iscrive la società nel registro delle imprese competente per territorio (quello dove avrete la sede sociale). La Srls deve avere un proprio Codice Fiscale (che coincide con il numero di Partita Iva) e nasce dal momento dell’iscrizione al Registro Imprese.

Tempi di costituzione

Nel nostro caso realizziamo la stipula dell’atto in 24 ore dall’acquisizione della documentazione necessaria: la CCIIAA ha poi l’obbligo di evadere la pratica in 48 ore – una settimana al massimo dall’invio telematico.

Costi di costituzione

Il notaio non costa nulla. Per il resto, la spesa è di circa 600 euro  (riguarda gli adempimenti: registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate, iscrizione della società in CCIIAA, …). 

Conclusioni

La scelta della forma societaria dipende sempre da molte variabili, e anche forzando qualche generalizzazione è piuttosto complicato dire quale forma sia migliore di altre.

Ma per molti, a conti fatti la Srl semplificata può essere meno conveniente e maneggevole di quanto sembri.

Lo abbiamo costatato anche di persona, nei casi concreti di chi ci chiama per avere qualche informazione in più – e spesso vede deluse le sue aspettative.

E di frequente non è la scelta migliore neanche per l’imprenditoria giovanile e il mondo delle start up, a cui nella teoria si rivolge. Difatti è sì conveniente all’atto di costituzione, ma da lì in avanti i vantaggi non sono molti. Le spese di gestione si fanno subito identiche a quelle della «sorella maggiore», la Srl, che ha però una duttilità superiore e molti più margini per far crescere l’impresa senza costringerla a un cambio di forma – tutt’altro che intuitivo ed economico.

 

Vuoi condividere un sintetico colpo d’occhio su questo argomento?

guarda la presentazione

Srl semplificata: vantaggi e svantaggi
Notaio Antonio Privitera.

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