Associazione sportiva dilettantistica: forme, riconoscimento e vantaggi.
L'associazione sportiva dilettantistica può avere forme diverse (associazione, società o cooperativa). E se è riconosciuta dal Coni, i vantaggi sono molti.
Un’associazione sportiva dilettantistica può avere la forma di associazione, oppure di società sportiva o cooperativa (legge n. 289/2002 – art. 90 comma 17).
In particolare, può essere
- un’associazione sportiva priva di personalità giuridica (disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile)
- un’associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (il regolamento è nel D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)
- una società sportiva dilettantistica di capitali, senza fine di lucro (SSD) oppure cooperativa.
La forma più utilizzata è l’associazione: tecnicamente, è una «formazione sociale per il perseguimento di fini superindividuali non lucrativi per la gestione di interessi comuni».
Traducendo, i suoi obiettivi sono interessi collettivi (quindi non del singolo individuo) di carattere culturale, storico, sportivo ma non di carattere prettamente economico.
Le associazioni si distinguono in
- associazioni non riconosciute: non hanno chiesto il riconoscimento o non lo hanno ottenuto
- associazioni riconosciute: per esserlo, bisogna dimostrare di avere un patrimonio sufficiente al raggiungimento dello scopo e la costituzione avviene con atto pubblico
Se l’associazione sportiva dilettantistica è riconosciuta ci sono molti vantaggi.
Come ottenere il riconoscimento
Per ottenere il riconoscimento dello status di associazione o società sportiva e, di conseguenza, le agevolazioni fiscali, bisogna iscriversi nel registro nazionale tenuto dal Coni.
La procedura si avvia online con la compilazione di alcuni moduli. Se il Coni la convalida, l’iscrizione ha durata annuale.
Dopo questa iscrizione, le agevolazioni previste sono molte: fra cui la semplificazione degli adempimenti contabili, la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva.
Rispetto ai benefici fiscali (art. 74 c.6 del D.P.R. n. 633/1972), per la determinazione dell’Iva c’è una detrazione a forfait, in via ordinaria,
- del 50% dell’imposta per le operazioni imponibili relative alle pubblicità
- del 10% per le sponsorizzazioni
- di 1/3 dell’imposta per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica
(Per determinare la sponsorizzazione “vera e propria” l’associazione sportiva deve dare pubblicità a un evento senza continuità).
Sul tema assicurativo invece, nel decreto 3 novembre 2012 n. 296 c’è l’obbligo di assicurazione per i tesserati dilettanti. Per loro, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva devono stipulare l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e versare i premi.
A parte tali previsioni normative, nel diritto italiano le norme di legge che si riferiscono alle Associazioni sportive dilettantistiche sono poche e non organiche.
Nel prossimo articolo vedremo qual è il quadro.
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