
Ingresso e soggiorno in Italia: passaporto e documenti equivalenti
Cosa serve per entrare e soggiornare in Italia, e quali documenti sono ritenuti validi. Ecco un riassunto degli aspetti principali.
Ingresso e soggiorno in Italia sono un argomento di attualità. A partire dalle informazioni pubblicate sul sito della Farnesina, proviamo a fare chiarezza sugli aspetti formali della questione.
Lo spazio Schengen
Il 26 ottobre del 1997 l’Italia è entrata nel sistema Schengen. Questo ingresso conclude un graduale processo di adattamento alla politica comune dei visti. Con l’accordo sono stati eliminati i controlli nelle frontiere interne degli stati che l’hanno firmato: ha significato la libertà di muoversi fra questi stati, e la realizzazione del cosiddetto Spazio Schengen.
E gli stranieri extracomunitari?
Chi viene da frontiere che non appartengono allo spazio Schengen può entrare in Italia solamente se ha tutti questi requisiti:
- si presenta attraverso un valico di frontiera
- ha un passaporto o un altro documento di viaggio equivalente, riconosciuto valido per attraversare le frontiere
- ha i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del suo soggiorno, e dimostra di avere mezzi finanziari adeguati alla natura e alla durata prevista del suo soggiorno, e alle spese per tornare nel Paese di provenienza (oppure per spostarsi in un altro stato al di fuori dell’Italia)
- ha il visto di ingresso o di transito valido (dove è prescritto)
- non è segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen (SIS);
- non è considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno dei due paesi (l’Italia o il suo), da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.
- Chi è già residente in uno stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno non ha bisogno di visto per soggiorni più brevi di 3 mesi, se l’ingresso in Italia non è per motivi di lavoro subordinato, autonomo, studio, formazione.
Se manca uno di questi requisiti, si può essere respinti (anche se si ha un visto di ingresso valido).
Documenti di viaggio
Gli stranieri che entrano, soggiornano o attraversano lo spazio Schengen devono avere il passaporto o un documento riconosciuto da tutti gli stati Schengen: se devono entrare in Italia, il documento equivalente al passaporto deve essere riconociuto dal nostro Governo.
Le caratteristiche che rendono valido un documento sono indicate nella Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen (si considerano validi se “oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14 della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen, attestino debitamente l’identità del titolare e la sua nazionalità o cittadinanza).
Fra queste:
- non si può mettere il visto su un documento di viaggio scaduto
- il documento di viaggio deve essere valido per almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri 1;
- il documento di viaggio deve essere stato rilasciato nei dieci anni precedenti 2;
Se si ha un documento, ma non è ricoscuto in Italia, le nostre autorità diplomatiche possono dare un lasciapassare valido solo nel nostro stato (non sarà valido per andare negli altri stati Schengen).
Passaporto e documenti equivalenti
Sono considerati validi per l’attraversamento delle frontiere e per il rilascio del visto questi documenti:
- passaporto. È un documento riconosciuto su scala internazionale, con cui ci si può muovere fra uno stato e l’altro.
Il passaporto può essere
- ordinario, oppure diplomatico / di servizio (o ufficiale, speciale, per affari pubblici)
- individuale (con l’eventuale iscrizione del coniuge e dei figli minori)
- collettivo. Ecco le caratteristiche.
- intestato a gruppi di almeno 5 persone, e non più di 50.
- Le persone devono viaggiare tutte insieme e per la stessa finalità (di solito turistica).
- Devono avere tutte la stessa cittadinanza
- Devono entrare, soggiornare e uscire tutte insieme dallo spazio Schengen
- Ognuno deve avere con sé un documento individuale d’identità, con fotografia
Ecco altri documenti di viaggio equivalenti al passaporto:
- titolo di viaggio per apolidi. È rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi 3. Gli apolidi devono avere il vostoto per l’Italia, a meno che non hanno già un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen
- titolo di viaggio per rifugiati. È rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati 4. I rifugiati devono avere un visto per l’Italia, a meno che non hanno un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen o un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi che hanno firmato l’Accordo di Strasburgo del 20 aprile 1959.
- titolo di viaggio per stranieri. È rilasciato a chi non può ricevere un valido documento di viaggio dalle autorità del suo paese.
- libretto di navigazione. È il documento professionale rilasciato ai «marittimi» per loro attività, ed è valido per l’ingresso nello spazio Schengen solo in relazione a esigenze professionali: non vale per altri motivi.
- documento di navigazione aerea. È il documento rilasciato ai piloti e al personale di bordo delle compagnie aeree civili per l’esercizio delle loro attività, ai sensi della Convenzione sull’Aviazione Civile 5: si tratta della Licenza di Pilota e del Crew Member Certificate. Con questi documenti non c’è obbligo di visto nei paesi che aderiscono alla convenzione, ma l’ingresso anche in questo caso dev’essere legato all’attività professionale
- lasciapassare delle Nazioni Unite, rilasciato dal Segretario delle Nazioni Unite al personale ONU e a quello delle istituzioni dipendenti 6. Con questo documento non c’è bisogno di visto per soggiorni brevi (non più di 90 giorni);
- documento rilasciato da un quartier generale della NATO al personale militare, civile e alle persone a loro carico (coniuge e figli) – inviato a prestare servizio in uno Stato dell’Alleanza Atlantica, ai sensi della Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico firmata a Londra il 19.6.1951 e ratificata dall’Italia con Legge n. 1335 del 30.11.1955. I membri di una forza NATO (ma non il personale civile al seguito, né i familiari a carico) sono esenti dal visto;
- carta d’identità per i cittadini degli stati dell’Unione europea. È valida anche per l’espatrio per motivi di lavoro. Non c’è bisogno di visto.
- carta d’identità (e altri documenti) per i cittadini degli stati che hanno aderito all’Accordo europeo sull’abolizione del passaporto (Parigi, 13 dicembre 1957). È valida per entrare in questi stati come turisti, per non più di tre mesi. per viaggi di durata non superiore a 3 mesi. Non c’è bisogno di visto.
- elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno dell’Unione europea. È rilasciato a studenti stranieri residenti nella UE . Non c’è bisogno di visto.
- Lasciapassare. È un foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli stati Schengen, o solo per l’Italia. Segue il regime di visto in vigore per il paese di cui si è cittadini.
- lasciapassare – o «tessera» – di frontiera. Dato chi vive in zone di frontiera, serve a passare negli stati confinanti, dove non c’è bisogno di visto.
note
- Art. 12 Reg. CE n. 810/2009, Art. 1 p. 5 lettera a) sez. ii) Reg. UE n. 610/2013
- Art. 12 Reg. CE n. 810/2009, Art. 1 p. 5 lettera a) sez. ii) Reg. UE n. 610/2013
- firmata a New York il 28 settembre 1954
- firmata a Ginevra il 28 luglio 1951
- Chicago, 7 dicembre 1949
- ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU New York il 21 novembre 1946
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