
Riconoscimento del figlio
Che cos'è, chi lo può fare, come funziona. Proviamo a rispondere alle principali domande sul riconoscimento.
Che cos’è
Il riconoscimento è l’atto con cui madre, padre o entrambi i genitori «riconoscono» i loro figli nati fuori del matrimonio: possono farlo sia insieme che individualmente, anche se sono già sposati con un’altra persona.
Per la legge, il fatto che due persone hanno un figlio insieme non è infatti rilevante, se il figlio non è riconosciuto.
Chi può fare il riconoscimento
- Chiunque ha compiuto 16 anni1
- uno dei due genitori, o entrambi
- anche se già sposati
Se uno dei due genitori ha già riconosciuto il figlio?
- L’altro genitore deve a sua volta avere il consenso di chi ha già riconosciuto
- se non ottiene il consenso può rivolgersi al giudice, che può autorizzarlo nell’interesse del figlio stesso
- se il figlio ha già compiuto sedici anni, anche lui deve dare il consenso a essere riconosciuto
Riconoscimento: come funziona
Si può riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio
- nell’atto di nascita
- in una dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile
- in un atto pubblico (sono gli atti redatti davanti a un pubblico ufficiale, come il notaio)
- in un testamento (non importa la sua forma: ma questo riconoscimento vale solo dopo la scomparsa di chi ha lasciato il testamento)
- in una domanda da presentare al giudice tutelare
Aspetti da tenere in conto
- Il riconoscimento è irrevocabile: quando è fatto non si può più tornare indietro (neppure nel testamento)
- dal 2013 si possono riconoscere anche i figli nati da genitori che sono parenti o affini fra loro (tecnicamente, si parla di figli «incestuosi»): serve l’autorizzazione del giudice, che considera l’interesse del figlio e la necessità di evitargli pregiudizi 2
Contestare il riconoscimento
Il riconoscimento può essere contestato
- se non corrisponde al vero, e chi lo ha fatto non è il genitore
- se chi ha riconosciuto il figlio è stato costretto a farlo con la violenza (e in questo caso non importa se è davvero il genitore o meno)
- per «incapacità»: se si tratta di una persona con difficoltà, che non può valutare le conseguenze del suo gesto (anche se è davvero il genitore)
Se il riconoscimento è fatto da chi in realtà non è un genitore, può essere contestato dal genitore stesso (e anche se era consapevole di quello che faceva), da chi è stato riconosciuto e da chiunque abbia interesse (come gli eredi, oppure il vero genitore).
Chi è stato riconosciuto non può contestare il riconoscimento se è minorenne oppure se è interdetto: l’eccezione è che il giudice, su richiesta del figlio (almeno sedicenne) o del suo tutore, nomini un curatore speciale.
Con la recente modifica legislativa del 10 dicembre 2012 l’azione di impugnazione del riconoscimento diventa imprescrittibile (non soggetta ad alcun termine) solo per il figlio, mentre sarà soggetta ad un termine di decadenza da parte degli altri legittimati.
Riforme recenti
Negli ultimi anni il riconoscimento è stato riformato: agli occhi della legge lo stato di tutti i figli adesso è lo stesso. Non ci sono più «figli naturali» e «figli legittimi», ma si parla solo di figli nati nel matrimonio o al di fuori di esso (decreto legge 154/2013, attuativo della legge 219).
note
- Se il genitore non ha ancora compiuto sedici anni e quindi non può riconoscere il figlio, quest’ultimo non può essere posto in stato di adottabilità fino al raggiungimento, da parte del genitore stesso, dell’età necessaria per il compimento del riconoscimento. A condizione che nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti
- Fatto importantissimo: in passato il riconoscimento non poteva essere fatto nei confronti di genitori consapevoli del loro rapporto di parentela o affinità
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