
Riconoscimento di un atto estero: apostille o legalizzazione?
Può capitare che un atto rilasciato nel proprio paese debba essere utilizzato all'estero: l'apostille è la certificazione che convalida sul piano internazionale un atto, negli stati che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia
Cos’è l’apostille
Può capitare che un atto rilasciato nel proprio paese debba essere utilizzato all’estero: come procedere? Apostille o legalizzazione?
L’apostille è la certificazione che convalida con pieno valore giuridico, sul piano internazionale, l’autenticità di un atto straniero.
Questo istituto giuridico è riconosciuto dagli stati che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961.
Caratteristiche
In sostanza l’apostille è un’annotazione fatta sull’originale di un atto, certificato o documento straniero, da parte dell’autorità locale competente.
L’apostille sostituisce dunque la legalizzazione del documento fatta per mezzo dell’autorità consolare o diplomatica dello stato in cui il documento sarà utilizzato: questo è possibile nei tanti paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, mentre negli altri è ancora necessaria la legalizzazione (ne parliamo nell’ultimo paragrafo).
Esempi
Se una persona vive in un paese che ha aderito alla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 e deve far valere in Italia un certificato di nascita, per farlo non ha bisogno di rivolgersi all’ambasciata italiana nel suo paese.
Basta richiedere all’autorità competente l’annotazione dell’apostille su questo certificato.
In Italia, l’autorità competente è il Procuratore della Repubblica – presso il tribunale nella circoscrizione ha sede il notaio che riceve o autentica l’atto.
Quindi quel documento, anche se scritto nella lingua di un altro paese, dev’essere ritenuto valido dalla legge italiana: è infatti sufficiente la traduzione giurata in italiano per farlo valere di fronte alle nostre autorità.
La gamma di documenti legalizzati con apostille da parte delle autorità interne dello stato di provenienza può riguardare anche
- rapporti giuridici familiari o di parentela
- dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione
- visto di data certa
- autenticazione di firma
Se l’apostille non può essere applicata si ricorre alla legalizzazione
La legalizzazione è necessaria solo se il Paese da cui proviene l’atto straniero non aderisce alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sulla apostille. È infatti un requisito essenziale perché un atto straniero abbia anche in Italia i suoi effetti legali.
La legalizzazione, fatta dall’autorità consolare o diplomatica all’estero, è l’attestazione ufficiale
- della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto
- dell’autenticità della sua firma
La legalizzazione non riguarda, al contrario, la validità o l’efficacia dell’atto nel Paese da cui esso proviene.
Senza legalizzazione l’atto (anche se valido ed efficace nel Paese di provenienza) non può produrre effetti in Italia e non può essere utilizzato da un notaio.
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