Notaio Antonio Privitera http://www.antonioprivitera.it/blog blog su diritto e dintorni Thu, 27 Jun 2024 07:52:45 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.25 Una nota sulla situazione sanitaria http://www.antonioprivitera.it/blog/nota-sulla-situazione-sanitaria/ http://www.antonioprivitera.it/blog/nota-sulla-situazione-sanitaria/#respond Mon, 09 Mar 2020 10:33:54 +0000 http://www.antonioprivitera.it/blog/?p=1296 Una nota sulla situazione sanitaria
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Come è noto la situazione sanitaria si è aggravata ulteriormente, complice l’atteggiamento sconsiderato di tutti coloro che non hanno adottato quei comportamenti prudenziali minimi raccomandati nella scorsa settimana dalla comunità scientifica e dal Presidente della Repubblica per il contenimento del contagio. Ma noi italiani siamo fatti così (non tutti, ma la gran parte): non facciamo […]

Una nota sulla situazione sanitaria
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Una nota sulla situazione sanitaria
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Come è noto la situazione sanitaria si è aggravata ulteriormente, complice l’atteggiamento sconsiderato di tutti coloro che non hanno adottato quei comportamenti prudenziali minimi raccomandati nella scorsa settimana dalla comunità scientifica e dal Presidente della Repubblica per il contenimento del contagio.

Ma noi italiani siamo fatti così (non tutti, ma la gran parte): non facciamo nulla per il solo bene degli altri, per l’interesse comune, e non facciamo nulla se non siamo obbligati.

E così siamo giunti al dunque.

È stato emanato il DPCM 8 marzo 2020 Pubblicato sulla G.U. n. 50 che introduce limitazioni negli spostamenti all’interno dell’intera regione Lombardia fino al 3 aprile, introducendo sanzioni penali per i trasgressori (arresto e multa).

In sintesi, nelle zone indicate nel decreto (l’intera Lombardia), c’è un divieto assoluto di mobilità per i soggetti positivi o in quarantena, mentre è consentita alle persone sane una ridotta mobilità all’interno dell’area predetta per comprovate ragioni di salute e di lavoro e, al tempo stesso, è raccomandato a tutti i datori di lavoro pubblici e privati di mettere in congedo ordinario o in ferie il personale dipendente.

Le circostanze sopra riferite impongono di fatto, nell’interesse della collettività tutta, il rinvio di ogni

Attività che comporti l’incontro di più persone in ambienti chiusi e per un tempo prolungato.

Per tali ragioni ritengo doveroso, anche in ossequio alle disposizioni di legge introdotte per fronteggiare l’emergenza sanitaria, rinviare la stipulazione degli atti programmati.

Fermo quanto sopra, in considerazione della funzione pubblica esercitata dal notaio, questo studio assicura comunque le prestazioni professionali che rivestono carattere di urgenza e indifferibilità presso la sede di Milano, corso di Porta Vittoria n. 28, ove è possibile adottare le prescrizioni di sicurezza santitaria richieste dalle circostanze: mascherine, guanti, accesso limitato a non più di tre persone per singolo appuntamento, igienizzazione dei locali comuni tra un appuntamento e l’altro.

Consapevole del disagio, confido nella comprensione di tutti e resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Notaio Antonio Privitera

Una nota sulla situazione sanitaria
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L’atto istitutivo di trust e la sua pubblicità. Una introduzione al trust e ai suoi aspetti più concreti, dedicata anche ai commercialisti e consulenti. http://www.antonioprivitera.it/blog/atto-istitutivo-di-trust-e-la-sua-pubblicita/ http://www.antonioprivitera.it/blog/atto-istitutivo-di-trust-e-la-sua-pubblicita/#respond Mon, 09 Jul 2018 14:23:48 +0000 http://www.antonioprivitera.it/blog/?p=1276 L’atto istitutivo di trust e la sua pubblicità. Una introduzione al trust e ai suoi aspetti più concreti, dedicata anche ai commercialisti e consulenti.
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Il trust in Italia, argomento che suscita interesse, ma anche dubbi. La richiesta di parlarne in alcuni incontri formativi ci ha dato l'occasione di creare una presentazione dove tocchiamo i suoi aspetti principali (e concreti).

L’atto istitutivo di trust e la sua pubblicità. Una introduzione al trust e ai suoi aspetti più concreti, dedicata anche ai commercialisti e consulenti.
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L’atto istitutivo di trust e la sua pubblicità. Una introduzione al trust e ai suoi aspetti più concreti, dedicata anche ai commercialisti e consulenti.
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Un colpo d’occhio d’insieme sul trust e gli aspetti principali (soprattutto quelli più pratici) da tenere in considerazione per comprenderlo e maneggiarlo. La presentazione è tratta da seminari dedicati sia al mondo legale che a quello di commercialisti e consulenti, di conseguenza l’argomento è affrontato con taglio trasversale e divulgativo.

Ecco di cosa parliamo nelle 5 parti della presentazione.

  1. Atto pubblico e scrittura privata. Introduzione alle forme
  2. La forma dell’atto istitutivo di trust con riferimento alla recente giurisprudenza sulle liberalità indirette
  3. Il negozio di vincolo dei trust auto dichiarati
  4. Esempi di atto istitutivo
  5. La trascrizione e la pubblicità del trasferimento di partecipazioni

L’atto istitutivo di trust e la sua pubblicità. Una introduzione al trust e ai suoi aspetti più concreti, dedicata anche ai commercialisti e consulenti.
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«Casa? Conviene!» Ecco l’edizione aggiornata della guida a cura di notariato.it http://www.antonioprivitera.it/blog/casa-conviene-edizione-aprile-2018/ http://www.antonioprivitera.it/blog/casa-conviene-edizione-aprile-2018/#respond Mon, 04 Jun 2018 17:07:14 +0000 http://www.antonioprivitera.it/blog/?p=1271 «Casa? Conviene!» Ecco l’edizione aggiornata della guida a cura di notariato.it
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L’acquisto e la gestione immobiliare della casa è sempre uno degli argomenti più frequentati, richiesti ma – talvolta – difficili da comprendere negli aspetti più formali, da parte delle persone. Ecco perché, insieme alle successioni, resta sempre fra gli argomenti su cui riceviamo più domande. Non a caso, a settembre 2016 notariato.it ha inaugurato la […]

«Casa? Conviene!» Ecco l’edizione aggiornata della guida a cura di notariato.it
Notaio Antonio Privitera.

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«Casa? Conviene!» Ecco l’edizione aggiornata della guida a cura di notariato.it
Notaio Antonio Privitera.

L’acquisto e la gestione immobiliare della casa è sempre uno degli argomenti più frequentati, richiesti ma – talvolta – difficili da comprendere negli aspetti più formali, da parte delle persone.

Ecco perché, insieme alle successioni, resta sempre fra gli argomenti su cui riceviamo più domande. Non a caso, a settembre 2016 notariato.it ha inaugurato la pubblicazione di Casa? Conviene!, una guida dal taglio divulgativo per chiarire in maniera semplice i dubbi e le opportunità legate ad acquisto e ristrutturazione di casa.

Accompagnata al suo lancio dall’hashtag sociale #CasaConviene, la guida arriva adesso alla sua terza edizione aggiornata, che ci spiega come

La casa, uno dei beni più importanti per gli italiani, conviene ancora. Grazie alle diverse agevolazioni fiscali pensate negli anni per i contribuenti, progettare di acquistare un immobile, rinnovarlo o darlo in affitto è ancora più facile. La Legge di Bilancio 2018 ha destinato nuove risorse per l’abitare che sono andate ad aggiungersi a quelle già in essere. Tra le novità, la detrazione Irpef per la sistemazione a verde di aree scoperte private e di parti comuni esterne di edifici condominiali (“Bonus verde”) e la detrazione per chi esegue congiuntamente interventi di riqualificazione energetica e di prevenzione antisismica. Sono state inoltre prorogate le detrazioni per interventi di ristrutturazione, di riqualificazione energetica degli edifici (“Ecobonus”) e di messa in sicurezza di immobili (“Sisma Bonus”). 

La guida è divisa in due sezioni:

  • Acquistare e affittare
  • Ristrutturare e riqualificare

Per ogni argomento (fra cui l’accesso al mutuo, i “bonus” e gli strumenti messi a disposizione dello Stato) sono spiegati gli aspetti principali, e riportati i link agli approfondimenti.

Potete scaricare il documento qui.

 

«Casa? Conviene!» Ecco l’edizione aggiornata della guida a cura di notariato.it
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La legge sul conto deposito: una tutela in più per l’acquirente http://www.antonioprivitera.it/blog/la-legge-sul-conto-deposito-una-tutela-in-piu-per-lacquirente/ http://www.antonioprivitera.it/blog/la-legge-sul-conto-deposito-una-tutela-in-piu-per-lacquirente/#respond Wed, 02 May 2018 15:06:41 +0000 http://www.antonioprivitera.it/blog/?p=1259 La legge sul conto deposito: una tutela in più per l’acquirente
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In sostanza questa norma formalizza una pratica che il notaio diligente proponeva (o imponeva), soprattutto quando un atto comportava pagamenti a creditori del venditore.

La legge sul conto deposito: una tutela in più per l’acquirente
Notaio Antonio Privitera.

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La legge sul conto deposito: una tutela in più per l’acquirente
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Di cosa si tratta

È un conto corrente vincolato intestato ai notai, ma separato dal loro conto corrente personale: è destinato non solo al deposito delle tasse, ma eventualmente anche al prezzo per l’acquisto di un immobile o di un’azienda, a garanzia delle parti dell’atto notarile e – in particolare – dell’acquirente, nel caso in cui i beni della compravendita siano gravati da debiti del venditore.

Una pratica già in uso, ma talvolta difficile da applicare

In sostanza, questa norma formalizza una pratica che il notaio diligente si trovava già a proporre (o imporre), soprattutto quando un atto comportava pagamenti da parte del venditore nei confronti di creditori (per esempio, nel caso di debiti con le banche, cartelle fiscali o spese condominiali arretrate):  e, in generale, in ogni situazione in cui sorgeva l’esigenza di tutelare l’acquirente da possibili imprevisti.

Tuttavia, prima di questa norma entrambe le parti dovevano essere d’accordo sul deposito e sulle modalità operative. Oltre al consenso delle parti, anche la presenza di creditori del venditore complicava la situazione, dato che in questo caso era necessaria anche la disponibilità di questi ultimi per le cancellazioni delle ipoteche o dei pignoramenti.

Cosa cambia

Adesso la legge dice che se l’acquirente vuole per sé questo tipo di tutela, è suo diritto averla: anche senza il consenso del venditore, e a prescindere da altri fattori – come appunto la disponibilità dei creditori.

Non solo: l’altro aspetto rilevante introdotto dalla legge riguarda il fatto che il cosiddetto conto corrente  “dedicato”, che il notaio è obbligato ad utilizzare in relazione a tutti gli atti immobiliari e commerciali che stipula, è impignorabile. La legge infatti prevede espressamente che

  • il conto costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio personale del noataio
  • non fa parte della successione ereditaria del notaio
  • il notaio può utilizzare le somme che detiene solo in relazione all’atto per cui le ha ricevute

A ben vedere, c’è una forte analogia con il ruolo del trustee nell’ambito dei contratti di trust: anche qui c’è infatti separazione tra patrimonio personale e patrimonio del trust, che viene gestito e amministrato nell’interesse di uno o più beneficiari.

Perché il conto dedicato è un’importante forma di garanzia

Una volta era la banca a prestare il proprio conto corrente a questo scopo: difatti dava più fiducia visto che, in fondo, quello del notaio era un conto “normale” e poteva essere teoricamente inaffidabile, nonostante il suo ruolo.

Tuttavia, anche il conto corrente bancario restava uno strumento standard e poco duttile: non era realmente “dedicato”, ma prestato a questi scopi. Senza la separazione del patrimonio, se per esempio una banca cadeva in disgrazie quello depositato restava pur sempre il suo patrimonio, e come tale era coinvolto dalle vicissitudini della banca.

Il conto deposito mette insieme la garanzia del ruolo del pubblico ufficiale, con la garanzia dello strumento bancario (grazie alla separatezza patrimoniale). Questa convergenza è giustificata anche sui piani tecnici e logici: il notaio è lo stesso soggetto che ha responsabilità e comprensione “legale” dello scopo della somma. In conclusione, con la nuova norma non ci possono essere conflitti tra la conduzione legale e la gestione della somma custodita: conflitti che invece, in precedenza, potevano teoricamente creare paralisi.

La banca infatti doveva attendere indicazioni congiunte dalle parti coinvolte per gestire il deposito: ma ovviamente in contesti conflittuali, questo non può succedere e si crea una paralisi. Quindi, la nuova forma di garanzia restituisce coerenza alla configurazione di queste situazioni, ed evita alle parti di spendere tempo e soldi per uscire da eventuali impasse.

Qualche esempio pratico

Primo esempio. In una compravendita immobiliare, un acquirente dovrebbe anticipare 500 mila euro al venditore: tuttavia, il venditore è una società con una procedura concorsuale già in corso. L’acquirente, ovviamente, ha il timore che questo primo pagamento possa poi andare perduto, in caso di imprevisti o complicazioni. Ecco allora che i suoi soldi non sono versati direttamente al venditore, ma sul conto dedicato del notaio: la condizione è che solo se la proposta sarà accettata entro una certa data i soldi potranno “passare” all’acquirente.

Oppure, possiamo ipotizzare la situazione di una società con debiti nei confronti dello Stato, dove il liquidatore stima che sarà dovuta una certa somma, nell’arco di un tot di anni, per saldare il debito (escrow agreement): la è  depositata sul conto del notaio, e di volta in volta se c’è un contenzioso il liquidatore può decidere se resistere o pagare, evitando ogni ripercussione su se stesso (pericolo che altrimenti sarebbe presente) grazie al fatto di avere messo a disposizione una cifra “garantita”.

Qui potete scaricare la guida di notariato.it.

La legge sul conto deposito: una tutela in più per l’acquirente
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RIstrutturazione e detrazione nell’anno in cui si vende la casa: cosa succede? http://www.antonioprivitera.it/blog/ristrutturazione-detrazione-nellanno-cui-si-vende-la-casa-cosa-succede/ http://www.antonioprivitera.it/blog/ristrutturazione-detrazione-nellanno-cui-si-vende-la-casa-cosa-succede/#respond Wed, 11 Apr 2018 08:31:30 +0000 http://www.antonioprivitera.it/blog/?p=1253 RIstrutturazione e detrazione nell’anno in cui si vende la casa: cosa succede?
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Vista la situazione, può detrarre le spese di ristrutturazione per il primo anno indicandole in dichiarazione, anche se al 31 dicembre non risulta più proprietario?

RIstrutturazione e detrazione nell’anno in cui si vende la casa: cosa succede?
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RIstrutturazione e detrazione nell’anno in cui si vende la casa: cosa succede?
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Le questioni legate alla propria casa, e in particolare ai meccanismi che regolano detrazioni e agevolazioni, suscitano sempre dubbi e quesiti. In particolare, quando accade che la propria situazione sia difficilmente inquadrabile fra i casi più comuni

Facciamo un esempio tratto una domanda che abbiamo ricevuto di recente.

Una persona fisica vede un immobile nello stesso anno in cui ha sostenuto le spese per ristrutturarlo. Vista la situazione, può detrarre le spese di ristrutturazione per il primo anno indicandole in dichiarazione, anche se al 31 dicembre non risulta più proprietario?

La risposta è no.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (circolari 19/E/2012 e 95/E/2000, confermate nella circolare 7/E del 2017), per determinare chi può usare la quota di detrazione relativa a un anno specifico, occorre infatti individuare il soggetto che possiede l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.

Questo, anche nell’ipotesi di opzione di mantenimento della detrazione in capo a chi ha vendutoe (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4, della legge 27 dicembre, n. 205, legge di Bilancio per il 2018).

Per approfondimenti, sono utili le guide pubblicate dalla stessa Agenzia delle Entrate.

RIstrutturazione e detrazione nell’anno in cui si vende la casa: cosa succede?
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Comprare casa in Bitcoin? Il Notariato spiega il problema dell’antiriciclaggio http://www.antonioprivitera.it/blog/comprare-casa-in-bitcoin/ http://www.antonioprivitera.it/blog/comprare-casa-in-bitcoin/#respond Sat, 03 Mar 2018 20:36:25 +0000 http://www.antonioprivitera.it/blog/?p=1247 Comprare casa in Bitcoin? Il Notariato spiega il problema dell’antiriciclaggio
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Di Bitcoin si parla molto: l’argomento è sicuramente di attualità. A valle di ogni approfondimento tecnico sulle criptovalute, il Notariato ha pubblicato di recente un commento sull’eventualità – per quanto possa sembrare eccentrica – di un acquisto immobiliare fatto proprio con Bitcoin – suscitata dall’interrogativo di un professionista. In sostanza, se in principio la questione […]

Comprare casa in Bitcoin? Il Notariato spiega il problema dell’antiriciclaggio
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Comprare casa in Bitcoin? Il Notariato spiega il problema dell’antiriciclaggio
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Di Bitcoin si parla molto: l’argomento è sicuramente di attualità. A valle di ogni approfondimento tecnico sulle criptovalute, il Notariato ha pubblicato di recente un commento sull’eventualità – per quanto possa sembrare eccentrica – di un acquisto immobiliare fatto proprio con Bitcoin – suscitata dall’interrogativo di un professionista.

In sostanza, se in principio la questione riguarda sicuramente la definizione delle criptovalute, si ripercuote soprattutto sul  tema della tracciabilità del pagamento.

Infatti,

L’acquisto di un immobile pagato in bitcoin “suggerisce” una segnalazione antiriciclaggio.notariato.it

Perché? Innanzitutto, sappiamo che il Bitcoin

  • non è emesso da una banca centrale
  • non è generalmente accettato come mezzo di pagamento
  • il valore può oscillare vertiginosamente anche in un arco temporale molto breve

Quindi sia dal punto di vista della sua natura, sia dal punto di vista specificamente informatico, ciò che rende unica la valuta allo stesso tempo crea non pochi problemi in caso di compravendita: se l’anonimato è la cifra intrinseca della tecnologia adottata (blockchain), la conseguenza è che

  • l’identificazione è una mera verifica di credenziali
  • l’autore del pagamento non può identificare il destinatario nel gioco di incastro tra password pubblica e quella privata.
  • I due “conti” (dell’acquirente e del destinatario), hanno una proprietà che è sicuramente dichiarata dai due attori della transazione, ma non si può verificare se ciò sia vero.

Osservando questa dinamica con lo sguardo della normativa antiriciclaggio, il problema non è secondario.

Quindi, il Notariato conclude che

A far propendere per il comportamento professionale prudenziale è, quindi, il sostanziale anonimato dell’operazione e l’effettiva impossibilità di identificare il beneficiario della transazione. Per questi motivi, per il Consiglio Nazionale il pagamento in criptovalute va segnalato all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).notariato.it

Per approfondire, ecco il documento completo pubblicato dal Notariato, che prende le mosse già dal problema di inquadramento, per cui

tuttora è in atto un dibattito sulla natura giuridica dei bitcoin, i quali, secondo alcuni, sarebbero inquadrabili come strumenti finanziari mentre, secondo altri, consisterebbero in strumenti di pagamento.notariato.it

 

Comprare casa in Bitcoin? Il Notariato spiega il problema dell’antiriciclaggio
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Entra in vigore la legge sul fine vita: cos’è il testamento biologico, chi può farlo e come si fa. http://www.antonioprivitera.it/blog/legge-sul-fine-vita-testamento-biologico-come-si-fa/ http://www.antonioprivitera.it/blog/legge-sul-fine-vita-testamento-biologico-come-si-fa/#respond Sat, 10 Feb 2018 09:36:49 +0000 http://www.antonioprivitera.it/blog/?p=1235 Entra in vigore la legge sul fine vita: cos’è il testamento biologico, chi può farlo e come si fa.
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Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la cosiddetta legge sul “testamento biologico”, che accoglie una delle esigenze più attuali, delicate e discusse dalla società civile e dall'opinione pubblica.

Entra in vigore la legge sul fine vita: cos’è il testamento biologico, chi può farlo e come si fa.
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Entra in vigore la legge sul fine vita: cos’è il testamento biologico, chi può farlo e come si fa.
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Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la cosiddetta legge sul “testamento biologico” (L. 22 dicembre 2017, n. 219, con le “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento“), che accoglie una delle esigenze più attuali, delicate e discusse dalla società civile e dall’opinione pubblica: la libertà di una persona, capace di intendere e di volere, di poter scegliere se porre fine ad una vita ritenuta non più degna di essere vissuta attraverso il rifiuto di determinate terapie e cure mediche. La legge dà un quadro normativo di riferimento alla questione, nel rispetto della tutela costituzionale del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona.

Cos’è il testamento biologico (o biotestamento)?

È una “dichiarazione anticipata di volontà” che consente a ciascuno, finché è in possesso delle proprie facoltà mentali, di dare disposizioni riguardo ai suoi futuri trattamenti sanitari – anche se, e quando, le facoltà saranno gravemente ridotte o annullate. In sostanza, è il documento con cui possiamo decidere le cure a cui vogliamo o non vogliamo essere sottoposti se in futuro non saremo in grado di esprimere appieno la nostra volontà. E serve in particolare a tutelare la persona da quelle forme di “accanimento terapeutico” che potrebbero andare contro la sua volontà e dignità.

La vera novità della legge è l’introduzione (pur se entro certi limiti) del diritto a interrompere le terapie e del riconoscimento del diritto a decidere per sé nel caso in cui a un certo punto non sia più possibile farlo. Insomma: nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata.

E proprio il ruolo del consenso libero e informato (articolo 3) è centrale: ogni persona ha infatti il diritto

di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici ed ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.

Inoltre, se non vogliamo ricevere informazioni sulla nostra situazione, abbiamo la facoltà di indicare i familiari o una persona di fiducia (il cosiddetto “fiduciario”),  incaricandola di ricevere al posto nostro tutte o parte delle informazioni relative alle nostre condizioni di salute, esprimendo di conseguenza anche il consenso o il rifiuto. Tutto questo, a condizione che il fiduciario sia maggiorenne e capace, a sua volta, di intendere e volere: dovrà poi accettare la nomina sottoscrivendo le “Disposizioni anticipate di trattamento” o con un atto, successivo, da allegare a queste disposizioni. Nel caso di minori, il consenso sarà espresso dai genitori, dal tutore o dall’amministratore di sostegno –  tenuto conto della volontà del minore stesso (se volete saperne di più sul testamento biologico, ne abbiamo parlato in questo articolo).

Come fare testamento biologico?

La legge ci permette di stabilire in anticipo, attraverso le “Disposizioni anticipate di trattamento” (DAT), a quali esami, accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari vogliamo dare o non dare il nostro consenso – nel caso in cui in futuro non saremo in grado di decidere o a comunicare.

Per quanto riguarda la forma, la legge prescrive la forma scritta. Tuttavia lascia un’ampia libertà di scelta: le disposizioni possono essere redatte

  • con un atto pubblico
  • con una scrittura privata (autenticata dal notaio o da un altro pubblico ufficiale)
  • a mano o con moduli precompilati (possono essere consegnati personalmente all’Ufficiale di Stato civile del comune di residenza – che le annota in un apposito registro, se istituito – oppure presso le strutture sanitarie, se la Regione di residenza ne regolamenta la raccolta).

Rinnovi, modifiche e costi

Le Disposizioni anticipate di trattamento si possono rinnovare, modificare o revocare in qualsiasi momento. Sono esenti da imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.

Entra in vigore la legge sul fine vita: cos’è il testamento biologico, chi può farlo e come si fa.
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Unioni civili, donazioni, succession: i 5 articoli più letti del 2017 http://www.antonioprivitera.it/blog/unioni-civili-donazioni-succession-i-5-articoli-piu-letti-del-2017/ http://www.antonioprivitera.it/blog/unioni-civili-donazioni-succession-i-5-articoli-piu-letti-del-2017/#respond Sun, 21 Jan 2018 10:14:38 +0000 http://www.antonioprivitera.it/blog/?p=1226 Unioni civili, donazioni, succession: i 5 articoli più letti del 2017
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Ecco i contenuti più letti e condivisi fra quelli pubblicati nel 2017. Un colpo d'occhio utile anche a capire quali sono i temi che hanno suscitato più interesse (e più dubbi) negli scorsi dodici mesi.

Unioni civili, donazioni, succession: i 5 articoli più letti del 2017
Notaio Antonio Privitera.

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Unioni civili, donazioni, succession: i 5 articoli più letti del 2017
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Il 2017 è il terzo anno di attività del nostro blog: un percorso  che ha richiesto e richiede impegno per dare continuità a questo sforzo “editoriale” che continua a darci molte soddisfazioni (confermata sia dai numeri, ma soprattutto dall’attenzione dimostrata da chi ci legge). Ancora una volta, guardare all’anno trascorso significa ripercorrere una traccia fatta di contenuti diversi: iarticoli, guide, commentari, infografiche: ma quali sono stati i contenuti pubblicati nel 2017 che avete letto di più?

Ecco i primi cinque.

 

1. Un esempio pratico, che mette in luce le differenze tra convivenza e unioni civili.

L’articolo più letto del 2017 riguarda un esempio pratico, che mette in luce le differenze tra convivenza e unioni civili.

Convivenza - permesso di soggiorno

2. Donazioni e comunione dei beni: le donazioni fatte a uno dei due coniugi rientrano nella comunione?

Due degli argomenti più frequentati del 2017: donazioni e comunione dei beni. Che cosa succede se uno dei due, durante la comunione dei beni, riceve una donazione – e in seguito la coppia scioglie la comunione?

 

Donazione e comunione dei beni

3. Rinuncia all’eredità: cosa succede in pratica e a chi è devoluta la quota

La rinuncia all’eredità può avvenire per motivi diversi, perlopiù legati a questioni economiche. È il caso, per esempio, di un’eredità che in qualche modo sia svantaggiosa per chi la riceve: ecco gli scenari più comuni.

 

Rinuncia eredità

4. Ancora sulle successioni e i diritti dei legittimari. Un esempio pratico

Come si applica concretamente il principio delle quote di legittima riservati ai legittimari? Dopo la teoria, iniziamo a proporre qualche caso pratico, che è di grande aiuto per comprendere meglio l’argomento.

 

Casa e successione

5.Rinuncia all’eredita dopo successione per evitare accollo del mutuo

Tra i contenuti più letti di quest’anno, la domanda di Manuela, che ci chiede come e se rinunciare all’eredità dopo la successione, per evitare l’accollo del mutuo.

 

Unioni civili, donazioni, succession: i 5 articoli più letti del 2017
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Il sistema giuridico anglosassone rispetto al nostro: pregi, difetti e prestiti http://www.antonioprivitera.it/blog/sistema-giuridico-anglosassone-rispetto-al-nostro-pregi-difetti-prestiti/ http://www.antonioprivitera.it/blog/sistema-giuridico-anglosassone-rispetto-al-nostro-pregi-difetti-prestiti/#respond Wed, 20 Dec 2017 13:20:59 +0000 http://www.antonioprivitera.it/blog/?p=1216 Il sistema giuridico anglosassone rispetto al nostro: pregi, difetti e prestiti
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Abbiamo messo a confronto i due sistemi perché entrambi associano pro e contro, e danno lo spunto per alcune osservazioni di carattere generale ed esempi concreti.

Il sistema giuridico anglosassone rispetto al nostro: pregi, difetti e prestiti
Notaio Antonio Privitera.

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Il sistema giuridico anglosassone rispetto al nostro: pregi, difetti e prestiti
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Chi di noi non è influenzato dall’immaginario hollywoodiano dei legal drama? Un filone, quello di film e serie televisive incentrate sulle figure degli avvocati, che ha ispirato molte pellicole divenute famose.

Ma allo stesso tempo, tutti prima o poi abbiamo scoperto che per quanto avvincenti le gesta filmiche degli avvocati anglosassoni sarebbero impensabili in Italia: e non solo per la naturale ‘tara’ da attribuire alle necessità di copione, ma proprio perché il nostro sistema giuridico è profondamente diverso.

Quali sono queste differenze? Partiamo da quella più sostanziale.

Common law e civil law. Differenze

Nel mondo anglosassone il sistema è basato sulla “common law” (consuetudine): in sostanza, si tratta di un meccanismo per cui si fa riferimento ai precedenti giuridici, più che ai codici. Ci si basa su sentenze precedenti, pronunciate in passato da un giudice nel corso di un processo, su fattispecie identiche o analoghe a quella in esame. Nel nostro civil law, invece, il fulcro di tutto sono le leggi scritte, il codice.

La differenza che stiamo introducendo non ci interessa solo da un punto di vista strettamente culturale: la sua comprensione, come vedremo, ci servirà a inquadrare meglio, per esempio, le specificità del trust e i motivi della sua fortuna italiana in alcune casistiche specifiche (ma anche del suo non troppo infrequente fraintendimento!).

A proposito del sistema anglosassone, per capirne meglio le caratteristiche e le derive pratiche, come sempre la cosa migliore è appoggiarsi a qualche caso molto concreto, senza addentrarsi in esempi troppo complessi.

Sistema anglosassone: l’esempio dell’acquisto di una casa

Prendiamo una situazione fra le più comuni e – perlomeno da noi – considerate ‘standard’: la compravendita immobiliare. In Italia, il percorso che porta all’atto di compravendita (salvo casi eccezionali) è piuttosto prevedibile e rettilineo.

Ci piace una casa, facciamo la nostra offerta, vincolante per l’offerente (la cui accettazione è è a sua volta vincolante: segniamoci mentalmente questo avverbio!), e se l’offerta è accettata firmiamo l’atto, dopo le opportune verifiche fatte dal notaio. Perché questo percorso da noi è piuttosto prevedibile e rettilineo? Molto deriva dal nostro sistema fondato sul codice civile: la maggior parte delle garanzie legate a una compravendita immobiliare (esempio banale: ciò che il costruttore di un nuovo immobile è obbligato per legge a garantire) sono già stabilite a monte dalla legge, per cui al momento di firmare l’atto la principale attività ‘legale’ riguarda le verifiche del notaio, che ha il ruolo di garante super partes.

Nel mondo anglosassone lo scenario è molto diverso. Siccome poco o nulla è stabilito dalla legge, ogni atto di compravendita immobiliare è un contratto vero e proprio, redatto ex novo, dove gli avvocati delle due parti (acquirente e venditore) si devono sedere a tavolino e scambiarsi le loro bozze, finché tutti sono soddisfatti.

Inoltre, l’accettazione della proposta non è vincolante: significa che, in teoria, l’acquirente potrebbe arrivare al momento dell’atto (dopo tutta la fase di contrattualizzazione) e veder saltare l’acquisto perché il venditore non è più disposto a vendere al prezzo offerto (il venditore infatti non è obbligato a  nulla finché non firma) e allo stesso modo l’acquirente può cambiare idea fino all’ultimo momento e non procedere più all’acquisto.

Una situazione che crea qualche comprensibile disagio: come segnalato di recente in un articolo sul Sunday Telegraph, “La pratica del cosiddetto Gazumping ( “vendita al migliore offerente”) potrebbe essere messa fuori legge e gli agenti immobiliari hanno ricevuto una formazione ufficiale, pianificata dal governo, per ridurre lo “stress” legato all’acquisto di una casa. I ministri oggi annunciano proposte per impedire ai venditori di accettare offerte più elevate ma successive a un accordo di vendita, e di creare sanzioni finanziarie per gli acquirenti che si ritirano dall’acquisto e dunque fanno crollare l’intera catena […] “Ecco perché siamo determinati ad agire per rendere il processo più veloce e meno stressante. In questo modo si può aiutare a risparmiare tempo e denaro in modo che le persone possano concentrarsi su ciò che conta: trovare la casa dei loro sogni“.1

In sostanza, le caratteristiche intrinseche al sistema anglosassone fanno sì che il processo di acquisto di una casa sia travagliato e – cosa più importante – abbia costi sociali elevati, che si traducono in molti soldi spesi dalle persone per foraggiare un processo che poi non sempre porta all’esito sperato (“Il collasso delle vendite spesso lascia gli acquirenti con centinaia di sterline spese per nulla, un totale che ogni anno è di 270 milioni di sterline buttate in compravendite che non si realizzano, secondo le cifre del Tesoro”).2

Pro e contro. Prestiti tra i due sistemi

Quello dell’acquisto immobiliare è un esempio particolarmente utile per mettere in evidenza pro e contro dei due sistemi: che in questo caso emergono molto chiaramente.

Nel sistema anglosassone, l’elasticità è un grande pregio, a cui fa però da naturale contraltare una carenza di codificazione, di ‘regole’ stabilite a priori. Nei casi di situazioni più prevedibili, seriali (come può essere appunto l’acquisto di casa) emergono con più decisione questi limiti.

Mentre, in un sistema come il nostro, diventa tutto più semplice perché al momento della compravendita non bisogna ricreare e concordare le garanzie tra le parti, ma serve invece una figura che le tuteli entrambe, super partes. Ecco perché il notaio nel nostro ordinamento ha soprattutto un ruolo antigiudiziale: Il suo fine è di evitare conflitti, non di favorire una delle due parti (infatti, in Italia abbiamo solo lo 0,01% di incidenza di cause legate ad atti notarili).

Inoltre, se è più prevedibile l’esito del procedimento che porta alla compravendita, lo sono anche i costi, meno suscettibili di variazioni.

Questo, per un atto immobiliare.

Tuttavia, abbiamo messo a confronto i due sistemi proprio perché entrambi associano pro e contro, e danno lo spunto per alcune osservazioni.

Innanzitutto, la necessità di conoscere entrambi i mondi, nel momento in cui ci sia una situazione dove è obbligatorio il dialogo tra i due sistemi giuridici (con il rischio di farli collidere): per esempio, nel caso di una compravendita internazionale Italia/Regno Unito. Situazione non semplice, che ci siamo trovati spesso a gestire.

E poi, invertendo la prospettiva, ci sono invece casi dove l’elasticità e la possibilità di contrattualizzare in maniera ‘sartoriale’, tipici del sistema anglosassone, danno possibilità altrimenti impensabili per il nostro sistema.

Ecco allora che il primo pensiero va al trust: tipo contrattuale di ascendenza anglosassone, che proprio per le sue caratteristiche diventa lo strumento adeguato per gestire situazioni complesse relative ad esempio al passaggio generazionale del patrimonio di famiglia o alla tutela di particolari soggetti o situazioni (non solo quindi questioni strettamente materiali, come testimonia il “dopo di noi”), dove è imprescindibile la costruzione ad hoc del contratto. E dove, a differenza di situazioni più ‘standard’, anche i costi e le risorse necessarie alla sua costruzione sono ampiamente giustificate dai fini perseguiti.

Lo vedremo più in dettaglio nel prossimo post.

Il sistema giuridico anglosassone rispetto al nostro: pregi, difetti e prestiti
Notaio Antonio Privitera.

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La fondazione di partecipazione come organismo pubblicistico http://www.antonioprivitera.it/blog/la-fondazione-partecipazione-organismo-pubblicistico/ http://www.antonioprivitera.it/blog/la-fondazione-partecipazione-organismo-pubblicistico/#respond Wed, 29 Nov 2017 09:37:34 +0000 http://www.antonioprivitera.it/blog/?p=1208 La fondazione di partecipazione come organismo pubblicistico
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Dato che si tratta di un negozio giuridico a struttura aperta, per individuare la disciplina applicabile dobbiamo avere riguardo alla fattispecie concreta e, in particolare, alle clausole statutarie.

La fondazione di partecipazione come organismo pubblicistico
Notaio Antonio Privitera.

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La fondazione di partecipazione come organismo pubblicistico
Notaio Antonio Privitera.

La fondazione di partecipazione è lo strumento con cui un ente pubblico persegue uno scopo di utilità generale, per creare una partnership pubblico-privato.

Questo tipo di legame permette maggiori disponibilità finanziarie e una gestione migliore dei servizi.

Dato che si tratta di un negozio giuridico a struttura aperta, per individuare la disciplina applicabile dobbiamo avere riguardo alla fattispecie concreta e, in particolare, alle clausole statutarie.

Nel post precedente abbiamo inquadrato il modello della fondazione di partecipazione: adesso il problema è capire se rientra nella famiglia dei cosiddetti “organismi partecipati” (in questo caso si applicano le norme finanziarie che pongono limiti, divieti e restrizioni di spesa dell’ente pubblico aderente).

La soluzione dev’essere determinata caso per caso, valutando la struttura e le regole di funzionamento poste dallo statuto di ogni singola fondazione di partecipazione.

La risposta  positiva al problema si ha quando si riconosce alla fondazione di partecipazione una valenza pubblicistica, in quanto caratterizzata da elementi che ne fanno un “organismo di diritto pubblico”.

Perché un soggetto giuridico di diritto privato possa confluire all’interno del settore pubblicistico, secondo la giurisprudenza devono essere necessariamente presenti, contemporaneamente, alcune condizioni:

  • la fondazione di partecipazione deve essere dotata di personalità giuridica
  • l’organismo deve essere istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale
  • la sua attività deve essere finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure, ancora, che l’organo di amministrazione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico

 La soluzione della Corte dei Conti

Le Sezioni regionali della Corte dei Conti hanno trattato la fattispecie delle fondazioni di partecipazione nell’ambito della loro attività consultiva in favore degli enti locali.

Merita attenzione il parere della Corte dei Conti della Liguria n° 81 del 2013 secondo la quale  “Ammessa la natura pubblicistica della Fdp in esame e, pertanto, l’applicabilità in astratto della disciplina finanziaria a cui è sottoposto il Comune, occorre individuare l’impianto normativo concretamente riferibile alla Fondazione in esame.

Difatti la Fdp pur essendo ente strumentale del Comune mantiene una propria specificità di persona giuridica che non trova esplicito riconoscimento in nessuna delle norme di carattere finanziario che hanno disposto limiti e divieti alle assunzioni, al conferimento di incarichi esterni, alla stipulazione di contratti di cui al d.lgs. n.163/03, o che hanno regolamentato la sottoposizione degli enti strumentali al Patto di stabilità”.

La soluzione va trovata analizzando caso per caso le fondazioni in relazione alla loro  struttura organizzativa e gestionale e a seconda che svolga una funzione strumentale, o un servizio pubblico locale.

Della stessa natura il parere della Corte dei Conti della Regione Lazio n° 151/2013.

In risposta ad un quesito del Comune di Roma in materia di applicazione dei limiti pubblicistici ad una fondazione di partecipazione, dopo una breve disamina dell’istituto, essa si esprime affermando che, essendo la  fondazione di partecipazione una figura atipica, che riassume i caratteri sia della fondazione che dell’associazione, ad essa si applicano in via analogica ed in quanto compatibili le norme in materia di fondazione.

Sempre secondo la Corte dei Conti laziale la soluzione deve essere trovata nella compatibilità della normativa pubblica vincolistica, vigente per gli enti partecipanti, con la natura giuridica sia della fondazione tradizionale, che della fondazione di partecipazione.

Alla presenza di  determinati requisiti (la costituzione/partecipazione, da parte  enti pubblici, di una persona giuridica privata, tesi a realizzare un fine pubblico con finanziamenti pubblici e con modalità di gestione e controllo ricollegabili alla volontà degli enti soci), la persona giuridica privata diventa un semplice modulo organizzativo dell’ente pubblico socio, così come altre forme organizzative aventi natura pubblicistica quali le aziende speciali e istituzioni.

La Sezione laziale  sottolinea che, “con riferimento alla struttura della fondazione, gli organi di governo della fondazione (anche di partecipazione) hanno natura “servente” rispetto allo scopo indicato dal fondatore – ente pubblico e cristallizzato nel negozio di fondazione, tale da divenire immodificabile anche per lo stesso fondatore successivamente al riconoscimento della personalità giuridica.

Da quanto sopra detto discende, in via interpretativa, che l’applicazione dei vincoli pubblicistici in materia di limiti di spesa e modalità di reclutamento del personale sono da applicare agli organismi partecipati di cui trattasi, in quanto moduli organizzativi dell’Ente locale per l’esercizio di funzioni generali proprie”.

La fondazione di partecipazione come organismo pubblicistico
Notaio Antonio Privitera.

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